Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12238/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società aveva chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un fallimento dichiarato nel 1995, nel quale era ammessa al passivo come creditrice. La Corte d’appello, pur riconoscendo una durata eccessiva di 19 anni, aveva liquidato l’indennizzo applicando una riduzione del parametro annuo per il solo fatto che nella procedura concorsuale vi erano più di cinquanta creditori ammessi al passivo, richiamando l’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001. La società ha impugnato il decreto lamentando la violazione e falsa applicazione di tale norma, in relazione all’art. 6 CEDU, all’art. 1 del primo Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la riduzione percentuale prevista per i processi con molte parti non è estensibile alle procedure concorsuali; ha inoltre contestato l’argomento del giudice di merito sulla libertà interpretativa rispetto ai precedenti di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata l’applicazione, al giudizio di equa riparazione relativo a una procedura fallimentare, della riduzione dell’indennizzo prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 per i processi con più di dieci o più di cinquanta parti, affermando che tale disposizione riguarda il "processo" e non può essere estesa alla "procedura concorsuale". Ha quindi cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, liquidando l’indennizzo in euro 7.600,00 oltre interessi dalla domanda, calcolato su 19 anni di ritardo a euro 400,00 per anno, e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese della fase di opposizione e del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 1-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta»

    La riduzione percentuale è riferita al processo presupposto e non si estende alle procedure concorsuali, nelle quali la pluralità dei creditori è fisiologica e l’applicazione della riduzione produrrebbe un effetto irragionevole e distorsivo.

  • art. 2, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura può assumere rilievo come parametro di valutazione della complessità della procedura e incidere sulla quantificazione dell’indennizzo nei limiti della norma.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale di tutela della ragionevole durata del processo e dell’equa riparazione.

  • art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato in relazione alla tutela patrimoniale dell’indennizzo da ritardo irragionevole.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale collegato alla ragionevole durata del processo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro di conformazione dell’ordinamento interno agli obblighi convenzionali.

  • art. 101 Cost.

    L’inciso sulla soggezione del giudice soltanto alla legge non legittima il giudice a disattendere i precedenti di legittimità per una pretesa libertà interpretativa; il riferimento va letto come indipendenza dell’ordine giudiziario dagli altri poteri.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione del provvedimento impugnato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell’equa riparazione, la riduzione percentuale dell’indennizzo prevista per i processi con un numero elevato di parti non è applicabile per analogia alle procedure concorsuali, poiché il dato della pluralità dei creditori è strutturale e ordinario in tali procedimenti.
  • Il numero dei creditori in una procedura concorsuale può rilevare non come automatica causa di riduzione dell’indennizzo, ma come indice della complessità della procedura ai fini della valutazione ex art. 2, comma 2, L. n. 89/2001.
  • Quando il quadro fattuale è completo e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
  • Il richiamo alla soggezione del giudice soltanto alla legge non equivale a un potere di disattendere liberamente la giurisprudenza consolidata di legittimità, specie quando l’interpretazione del giudice di merito si ponga in contrasto con un orientamento costante della Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.