Cassazione Penale, Sentenza n. 40481/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'erroneo computo della pena: il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. ma aveva omesso il relativo bilanciamento con la recidiva qualificata, parametrando la pena in modo errato. La Corte d'Appello aveva ritenuto di non poter emendare l'errore in difetto di impugnazione sul punto e richiamava il divieto di prevalenza dell'attenuante (art. 69, comma 4, cod.pen.). Il ricorrente eccepiva inoltre che le pronunce della Corte Costituzionale nn. 105/2014 e 141/2023 avevano eliminato la preclusione al bilanciamento tra attenuanti eterogenee e che dunque l'errore doveva essere corretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha dichiarato che non si tratta di pena "illegale" nei termini che ne imporrebbero la declaratoria automatica ma ha ritenuto fondata la violazione di legge per il mancato adeguamento del calcolo della pena. Ha richiamato le sentenze della Corte Costituzionale (nn. 105/2014 e 141/2023) che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 69, comma 4, cod.pen. che vietava la prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva; ha precisato che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod.proc.pen., può procedere al giudizio di comparazione anche in deroga al principio devolutivo, nel rispetto del divieto di reformatio in pejus. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per la nuova determinazione della pena, dichiara invece irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod.proc.pen.
Richiamato per la trattazione con contraddittorio cartolare degli atti in Cassazione; cornice procedurale della trattazione
Attenuante speciale applicata dal primo giudice; il relativo bilanciamento con la recidiva era omesso nel calcolo della pena
Attenuante comune menzionata in relazione al bilanciamento con la recidiva; ritenuta influente dalla giurisprudenza costituzionale
Prevedeva il divieto di prevalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva; la Corte Costituzionale (nn. 105/2014 e 141/2023) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nelle parti rilevanti, rimuovendo il vincolo al bilanciamento originario
Norma sulla recidiva qualificata che era stata computata dal primo giudice e che doveva essere confrontata con le attenuanti
art. 597, comma 5, cod.proc.pen.
Consente al giudice d'appello, anche in deroga al principio devolutivo, di procedere al giudizio di comparazione e correggere errori in diritto relativi al trattamento sanzionatorio, nei limiti del divieto di reformatio in pejus
art. 23, art. 65 e art. 71 e ss., cod.pen.
Richiamati in relazione alla nozione di "pena illegale": la pena è illegale solo se eccede i limiti edittali stabiliti da queste norme; la semplice alterazione di passaggi intermedi nel calcolo non determina automaticamente pena illegale se i limiti edittali non sono superati
Sent. Corte Costituzionale n. 105/2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 69, comma 4, cod.pen. che impediva la prevalenza dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, consentendo il bilanciamento con la recidiva
Sent. Corte Costituzionale n. 141/2023
Ha esteso la pronuncia collegata rimuovendo il vincolo anche rispetto all'attenuante comune ex art. 62, n. 4, cod.pen., confermando l'illegittimità della preclusione al bilanciamento
Massime di principio
- La pena è considerata "illegale" ai fini dell'annullamento automatico solo se eccede i limiti edittali previsti dal codice penale; errori nel calcolo intermedi non implicano automaticamente pena illegale se i limiti non sono superati
- Dopo le pronunce della Corte Costituzionale nn. 105/2014 e 141/2023, il divieto di prevalenza ex art. 69, comma 4, cod.pen. non impedisce più al giudice di comparare attenuanti eterogenee con la recidiva: le attenuanti possono dunque essere bilanciate con la recidiva qualificata
- Il giudice d'appello può, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod.proc.pen., correggere in sede di gravame errori di diritto commessi in primo grado relativi al trattamento sanzionatorio anche se la difesa non ha impugnato espressamente quel punto, purché sia rispettato il divieto di reformatio in pejus
- Se la Corte di merito omette il corretto giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuova determinazione della pena, mantenendo eventualmente ferma l'affermazione di responsabilità
- In situazioni analoghe, è necessario verificare prima se le correzioni richieste comportano un aumento della pena (reformatio in pejus) o la violazione dei limiti edittali; in caso contrario il giudice d'appello o la Corte possono intervenire per adeguare il calcolo della pena
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