Cassazione Penale, Sentenza n. 33633/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava: 1) la qualificazione giuridica del fatto ritenuto deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) e sosteneva che si fosse in presenza di un deposito temporaneo ex art. 183 comma 1 lett. bb) non soggetto ad autorizzazione; 2) la sua responsabilità per tacito consenso/acquiescenza all'utilizzo dei cassoni da parte della carrozzeria Euroflorence, lamentando carenza di prove sulla conoscenza personale e sulla affissione dei cartelli "proprietà Euroflorence"; 3) l'erronea applicazione dell'art. 256 comma 2 in relazione agli artt. 40 e 43 c.p. e travisamento delle prove sulla disponibilità dei cassoni; 4) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per esiguità del danno, breve durata e interventi di bonifica posti in essere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati: ha confermato la qualificazione di deposito incontrollato e la responsabilità della Montillet in quanto legale rappresentante delle società proprietarie/gestori dei cassoni, rilevando elementi probatori (cassoni di proprietà Bia, due cassoni pieni con dicitura "proprietà Euroflorence", cessazione dell'attività di depositeria e mancato collegamento funzionale col luogo di produzione). Anche il rifiuto della tenuità è stato ritenuto corretto dato il quantitativo (due cassoni pieni) e il ruolo professionale della ricorrente nella gestione dei rifiuti. Tuttavia, pur essendo il ricorso infondato, la Corte ha dichiarato che il residuo reato contravvenzionale relativo al capo A si è estinto per prescrizione (consumazione 27/01/2015, termine quinquennale scaduto 27/01/2020) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per tale motivo.
Norme richiamate
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)
art. 256 comma 1 lett. a) e b) e comma 2; art. 255 comma 3; art. 183 comma 1 lett. bb)
La Corte ha applicato l'art. 256 per configurare il reato di deposito incontrollato; ha escluso la natura di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 lett. bb) perché mancava il collegamento funzionale e la disponibilità immediata dell'impresa produttrice e perché l'onere di provare i presupposti del deposito temporaneo grava sul produttore.
art. 110; artt. 40 e 43; art. 131-bis
Art. 110 e artt. 40/43 richiamati dalla difesa per questioni di concorso e causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto applicabili i principi di responsabilità concorrente e ha negato l'applicazione di art. 131-bis per la non tenuità del fatto (quantitativo e professionalità dell'agente).
art. 533 comma 1; art. 192 commi 1 e 2
Norme richiamate nel motivo in cui la difesa lamentava vizio di motivazione e violazione delle regole probatorie; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito coerente e non viziata.
Massime di principio
- In reati ambientali di deposito di rifiuti, la qualificazione come "deposito temporaneo" secondo l'art. 183 d.lgs. 152/2006 richiede prova del collegamento funzionale col luogo di produzione, della disponibilità immediata del produttore e del rispetto dei limiti temporali/quantitativi: l'onere probatorio grava sul produttore.
- La mera presenza di cartelli indicanti proprietà di terzi non è di per sé prova sufficiente dell'assenza di responsabilità del legale rappresentante: va valutata la complessiva disponibilità, gestione e le comunicazioni intercorse (es. segnalazioni, e-mail, diffide, ruoli societari).
- La responsabilità del rappresentante legale può fondarsi su tacito consenso o acquiescenza se risultano elementi che dimostrino che egli, per ruolo o comportamenti omissivi, ha effettivamente agevolato o consentito la prosecuzione di attività illecite (es. mantenimento della disponibilità di cassoni a terzi, omissione di interventi dopo segnalazioni).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando la condotta abbia rilevante estensione quantitativa o sia posta in essere da soggetti con specifica professionalità/competenza nel settore, poiché ciò aggraverebbe il grado di colpa.
- Anche se un ricorso in cassazione è respinto sul merito, va sempre verificata l'eventuale estinzione del reato per prescrizione: l'annullamento della sentenza per estinzione può rendere inefficaci le condanne precedenti anche se le censure erano infondate.
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