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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9178/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l'appello della contribuente Fanini Sport S.a.s. annullando cinque avvisi di accertamento TIA per gli anni 2001-2005. ASCIT deduceva che l'area scoperta utilizzata per l'esposizione di veicoli è area strumentale all'attività d'impresa e dunque potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti, soggetta a tariffazione; denunciava inoltre che il giudice di rinvio aveva fondato il proprio decisum su documentazione (anche fotografica) non prodotta nei precedenti gradi, violando la natura chiusa del giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Sul piano sostanziale ha richiamato l'art. 49 d.lgs. 22/1997 ritenendo che le superfici utilizzate per l'attività d'impresa sono in linea di principio potenzialmente idonee a produrre rifiuti e quindi soggette alla TIA (in particolare alla quota fissa), mentre l'applicazione integrale della quota variabile richiede la prova di effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati. Sul piano processuale ha ritenuto illegittima l'ammissione di documentazione nuova nel giudizio di rinvio, essendo il giudizio stesso di natura chiusa salvo casi di forza maggiore o riqualificazione della fattispecie. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame; la decisione ha disposto altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

    La TIA trova applicazione sulle aree non pertinenziali o accessorie e si fonda sulla detenzione/possesso di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti; la tariffa è articolata in quota fissa (copertura di costi generali) e quota variabile (collegata alla effettiva produzione di rifiuti urbani/assimilati)

  • Regolamento comunale (Delib. Consiglio n. 10 del 9 febbraio 2005, art. 17)

    La previsione regolamentare comunale non può essere interpretata in modo da escludere dall'imposizione aree che, per destinazione e uso, risultino strumentali all'attività d'impresa e quindi potenzialmente idonee a produrre rifiuti

  • d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3

    Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

    Esenzione dalla tassazione per le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali/tossici; l'onere probatorio grava su chi invoca l'esenzione dimostrando la produzione esclusiva di rifiuti speciali e lo smaltimento autonomo

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 57, 58 e 63

    Regole processuali del giudizio tributario: il giudizio di rinvio è di natura chiusa e non consente l'introduzione di nuove prove/documenti rispetto a quanto già offerto dalle parti, salvo casi eccezionali come forza maggiore o riqualificazione della fattispecie risultante dalla pronuncia di annullamento

  • cod. proc. civ., art. 394

    Norma richiamata in relazione ai limiti probatori nel giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto violata la disciplina che impedisce l'introduzione di prove nuove non giustificate nella fase di rinvio

Massime di principio

  • Un'area esterna destinata all'esposizione o all'attività d'impresa è, di regola, "potenzialmente idonea" a produrre rifiuti e quindi soggetta alla TIA, quantomeno nella quota fissa.
  • La quota variabile della TIA può essere applicata integralmente solo se sussiste effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati; il contribuente che invoca esenzione o riduzione deve fornire prove precise della mancata produzione o della produzione di rifiuti speciali smaltiti autonomamente.
  • Il giudizio di rinvio dopo cassazione è di natura chiusa: il giudice del rinvio non può ammettere documentazione nuova non prodotta nei precedenti gradi, salvo situazioni eccezionali (forza maggiore o riqualificazione della fattispecie).
  • Fotografie o autocertificazioni acquisite soltanto nella fase di rinvio sono problematiche sotto il profilo probatorio e processuale se non erano già parte del fascicolo; il loro valore probatorio va valutato con cautela.
  • Le norme regolamentari comunali non possono derogare ai principi di legge statale sull'individuazione del presupposto della TIA; l'interpretazione delle norme locali va coordinata con la disciplina nazionale.
  • In contenziosi TIA è strategico per l'amministrazione documentare la destinazione d'uso produttiva dell'area; per il contribuente è invece essenziale produrre in primo grado le prove che attestano la non produzione di rifiuti urbani o il carattere speciale degli stessi.

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