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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9183/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava gli avvisi di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) per le annualità 2006-2009, chiedendo l'esenzione o la riduzione per le aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Sosteneva di aver provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti, depositando formulari e riepiloghi MUD, e deduceva violazioni normative (Regolamento comunale, D.P.R. 158/99, D.Lgs. 22/97 artt. 21 e 49, art. 2697 c.c. e norme successive) nonché la necessità di applicare per analogia disposizioni e chiarimenti ministeriali relativi alla TARI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La sentenza di merito (CTR Toscana n. 1871/2016) era stata confermata: la contribuente non ha fornito prova adeguata della delimitazione delle aree in cui si sarebbero prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili né dell'effettivo smaltimento mediante terzi (contratti/fatture). È stato ribadito il principio per cui la quota fissa della TIA è sempre dovuta, mentre l'eventuale riduzione riguarda solo la quota variabile e richiede prova certa dell'avvio al recupero o dello smaltimento dei rifiuti; i soli MUD o formulari, se non supportati da fatture/contratti o da prova della delimitazione delle aree, non sono sufficienti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), art. 49

    "deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato..."

    La tariffa è dovuta nei confronti di chiunque occupa o detiene superfici nel territorio comunale; è composta di quota fissa e quota variabile e prevede la possibilità di una riduzione della sola quota variabile quando il produttore dimostri l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati

  • D.Lgs. 507/1993, art. 62, comma 3

    "Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi..."

    Esclude dalla superficie tassabile le parti di area in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali tossici o nocivi; tuttavia l'esclusione è limitata e il comune può prevedere categorie e percentuali di riduzione nel regolamento

  • D.P.R. 158/1999

    Stabilisce i criteri e gli indici per la determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa (superfici, coefficienti di produzione, ecc.), richiamati nella determinazione della TIA

  • D.Lgs. 152/2006, art. 238

    "La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo..."

    Ha previsto la sostituzione della TIA1 con la TIA2 e ha inciso sul regime transitorio delle tariffe per il periodo in esame; la vicenda normativa ha determinato fasi transitorie (TARSU -> TIA -> TARES -> TARI)

  • Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), art. 1, commi relativi alla TARI

    Ha istituito la TARI come tributo sostitutivo delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti; rilevante per il quadro normativo evoluto, ma le annualità del caso (2006-2009) vanno considerate nel loro quadro transitorio specifico

  • Legge 146/1994, art. 39

    Aveva introdotto una assimilazione ope legis di alcune categorie di rifiuti speciali agli urbani (poi abrogata), evidenziando che la materia è stata oggetto di varie modifiche legislative che hanno inciso sulla disciplina di assimilazione

  • Legge 128/1998, art. 17

    Ha abrogato l'art. 39 della legge 146/1994, ripristinando la necessità di atti comunali per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

  • Risoluzione MEF n. 2 DF e Circolare MEF n. 38997

    Documenti interpretativi relativi alla TARI richiamati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che i chiarimenti rivolti alla TARI non estendano automaticamente l'esenzione alla TIA per le annualità dedotte, senza il rispetto degli specifici presupposti probatori previsti dalla normativa previgente

Massime di principio

  • La TIA è composta da una quota fissa e da una quota variabile: la quota fissa è dovuta integralmente per il mero possesso/detenzione di superfici nel territorio comunale; la riduzione può riguardare solo la quota variabile e deve essere dimostrata concretamente dal contribuente
  • La riduzione o esclusione dalla tassazione per aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili richiede la prova della delimitazione delle aree stesse e dell'effettivo smaltimento/avvio al recupero (contratti/fatture o attestazioni del soggetto che effettua il recupero); i soli MUD o formulari, se non integrati da altra prova, possono non essere sufficienti
  • L'autonoma gestione o avviamento al recupero dei rifiuti da parte del produttore non comporta l'esonero totale dalla TIA ma una riduzione proporzionale della sola parte variabile, in base alla quantità effettivamente avviata al recupero
  • Le aree accessorie (es. magazzini, parcheggi, mense, uffici) correlate funzionalmente all'attività produttiva sono, di regola, imponibili, salvo che si provi che si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili in quelle parti specifiche
  • Spetta al comune, nei limiti legislativi, stabilire tramite delibere/regolamenti i criteri di assimilazione e le soglie quantitative; l'onere della prova per ottenere l'esclusione è in capo al contribuente
  • Per controversie riferite a periodi di transizione normativa (es. 2006-2012) occorre valutare con attenzione il quadro normativo e regolamentare vigente in ciascun anno e non estendere automaticamente principi/forme tributarie successivamente introdotte (es. TARI)

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