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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9172/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la tassazione per enunciazione di fideiussioni nella sentenza civile sottoposta a registrazione, sostenendo che la pronuncia aveva confuso la registrazione di atti che recavano enunciazione con la mancata registrazione dei singoli atti di fideiussione e che le fideiussioni enunciate nella sentenza dovevano assoggettarsi all'imposta secondo d.p.r. n.131/1986 (artt. 22, 43 e disposizioni tariffarie). Ediltekna, in ricorso incidentale, deduceva vari profili di nullità o vizio di motivazione della sentenza impugnata e, tra l'altro, contestava la misura della tassazione (1%) applicata sull'intero importo dei crediti ammessi al passivo invece che solo sulla parte relativa alle fideiussioni enunciate (C 290.131.454,88).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che la registrazione del documento che contiene una nuova enunciazione di un negozio soggetto a registrazione legittima l'applicazione dell'imposta per enunciazione anche se precedenti atti tra le stesse parti avevano già enunciato il medesimo negozio. Ha inoltre precisato i principi relativi alla motivazione degli avvisi di liquidazione (necessità di indicare imponibile, aliquota e imposta) e la regola secondo cui la tassazione degli atti giudiziari va valutata secondo gli effetti giuridici prodotti sul contenuto patrimoniale. Ha però accolto il quarto motivo del ricorso incidentale di Ediltekna: la Corte ha rilevato che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato né deciso la specifica questione relativa alla determinazione della base imponibile (seva riferire ai soli crediti ammessi incondizionatamente o all'intero ammontare del passivo), questione che richiede accertamenti di fatto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata soltanto per le parti indicate e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 131 del 1986 (registro e tariffa)

    artt. 5, 6, 20, 22, 43, 54; tariffa allegata, parte prima: art. 6; art. 8, c.1, lett. c) e d)

    La Corte ha ritenuto che la registrazione di un documento che enuncia nuovamente un negozio soggetto a registrazione legittima l'applicazione dell'imposta per enunciazione anche quando precedenti atti delle stesse parti avevano già enunciato il medesimo negozio; la tassazione degli atti giudiziari si valuta in base agli effetti giuridici e patrimoniali prodotti (criterio di cui all'art. 20 e alle voci tariffarie).

  • codice di procedura civile

    art. 360, c.1, n.3; artt. 370, c.1 e 371, c.1; art. 112; art. 132, c.2, n.4; art. 118

    Applicazione del principio di unità dell'impugnazione (conversione di ricorsi successivi in incidentali); limiti della Corte di cassazione a correggere la motivazione solo in diritto senza procedere ad accertamenti di fatto; obbligo del giudice di decidere espressamente le questioni proposte.

  • L. n. 212 del 2000 (statuto del contribuente)

    L'obbligo motivazionale dell'avviso di liquidazione deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale; non è indispensabile allegare la sentenza impugnata se le informazioni fornite sono chiare e facilmente intellegibili.

  • L. n. 241 del 1990 (procedimento amministrativo)

    Rilevanza del dovere di motivazione e della chiarezza nella comunicazione degli atti amministrativi (richiamato in tema di motivazione dell'avviso di liquidazione).

  • d.lgs. n. 546 del 1992 (processo tributario)

    artt. 1, c.2; 36, c.2 nn.2 e 4; 49; 61

    Norme processuali tributarie richiamate nella difesa della resistente relative a competenze, termini e oneri probatori; la Corte ricorda limiti procedurali e requisiti di motivazione richiesti in materia fiscale.

  • R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare)

    artt. 55, c.3; 95; 96; 113; 113-bis; 117

    La Corte ha valutato gli effetti dell'ammissione con riserva e dell'eliminazione della riserva nel contesto concorsuale: l'accertamento giudiziale sull'esistenza o natura del credito può avere effetti patrimoniali potenziali rilevanti ai fini della tassazione degli atti giudiziari.

  • Costituzione

    Richiamato a sostegno delle garanzie processuali e del principio di ragionevole durata e completezza della decisione, nelle doglianze di doglianze procedurali e di diritto di difesa.

Massime di principio

  • La registrazione di una sentenza che enuncia fideiussioni può essere assoggettata a imposta per enunciazione anche se altre convenzioni precedenti tra le stesse parti avevano già enunciato il medesimo negozio: conta la nuova enunciazione nel documento registrato.
  • L'avviso di liquidazione deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata; non è obbligatorio allegare la decisione giudiziale se le informazioni fornite sono sufficienti e facilmente intellegibili per esercitare il diritto di difesa.
  • Nella valutazione della tassazione degli atti giudiziari in materia concorsuale va considerato l'effetto giuridico-patrimoniale potenziale del provvedimento (ciò che esso accerta sul patrimonio o sulla posizione creditoria), non soltanto la sua efficacia meramente interna alla procedura.
  • Se la controversia riguarda la determinazione della base imponibile (ad es. se tassare solo la parte relativa alle fideiussioni o l'intero credito ammesso), il giudice di merito deve espressamente decidere la questione: l'omessa pronuncia su questo punto comporta cassazione e rinvio perché la determinazione richiede accertamenti di fatto.
  • Ricorsi presentati successivamente al primo hanno carattere incidentale per il principio di unità dell'impugnazione; la Corte di cassazione può correggere la motivazione in diritto ma non può sostituirsi al giudice di merito nel compiere valutazioni di fatto.

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