Cassazione Civile, Sentenza n. 9180/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduce quattro motivi: 1) nullità per difetto assoluto di motivazione della sentenza del gravame (motivazione meramente assertiva e incomprensibile); 2) violazione di norme sui termini di impugnazione (d.lgs. n. 546/1992 art. 21 e d.lgs. n. 218/1997) con la censura che il ricorso sarebbe stato tardivo in quanto, a suo dire, la definizione del procedimento di accertamento con adesione (verbale di mancato accordo) avrebbe fatto riprendere il corso del termine di impugnazione; 3) violazione delle norme sulla tariffa (d.lgs. n. 22/1997 e regolamenti comunali) postulando che la quota variabile non poteva essere applicata per annate antecedenti alla delibera di assimilazione e che eventuali riduzioni sarebbero state subordinate ad oneri procedurali (autocertificazione e MUD); 4) violazione delle norme IVA (d.p.r. n. 633/1972, d.l. n. 78/2010 e d.m. n. 370/2000) sostenendo che le prestazioni di smaltimento sarebbero imponibili IVA perché configurate come corrispettivo per un servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (mancanza di motivazione compiuta della sentenza impugnata), dichiarandone la nullità e cassando la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana, rinviando la causa alla stessa Commissione in diversa composizione per un nuovo esame motivato. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo (dovrà essere riesaminato nel giudizio di rinvio). Il secondo e il quarto motivo sono stati rigettati: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, nel procedimento di accertamento con adesione, la sospensione di 90 giorni prevista dal d.lgs. n. 218/1997 non è interrotta da un verbale di mancato accordo (quindi il termine per impugnare può essere valutato come 60+90 giorni = 150 giorni); e ha ribadito la qualificazione della tariffa di igiene ambientale (TIA ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, art. 49) come prelievo di natura tributaria non soggetto ad IVA. La causa è quindi rinviata per un riesame conforme a diritto; spese di giudizio di legittimità demandate alla Commissione di rinvio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (art. 12)
La sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni, conseguente alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, non è interrotta dal verbale di mancato accordo; pertanto il termine utile per proporre ricorso decorre sommando i 60 giorni previsti dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 e la sospensione di 90 giorni (totale 150 giorni) salvo formale e univoca manifestazione di volontà del contribuente che escluda la sospensione.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 21)
L'art. 21 stabilisce il termine ordinario di 60 giorni per proporre ricorso avverso gli atti impositivi; la Corte conferma che questo termine si somma con il periodo di sospensione previsto dall'art. 12 del d.lgs. 218/1997 quando l'istanza di definizione con adesione è pendente e non vi è stata rinuncia o ricorso che manifesti chiaramente la volontà del contribuente.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 50)
Ha delegato l'adozione di disciplina regolamentare per l'accertamento con adesione anche per province e comuni; la Corte richiama il quadro regolamentare come fondamento dell'applicazione pratica dei termini di sospensione dell'istanza di adesione.
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 49)
La tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 è qualificata dalla giurisprudenza e dalla Corte come tributo (variante della TARSU) e non come corrispettivo di servizio soggetto ad IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 3)
L'IVA ha per presupposto la prestazione di un servizio e la percezione di un corrispettivo; la Corte ha affermato che la TIA, avendo natura tributaria e mancando il rapporto sinallagmatico di corrispettivo per servizio, non è imponibile ai fini IVA.
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370
Il d.m. disciplina modalità di emissione di bollette 'in luogo della fattura' per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti quando le operazioni sono rese con corrispettivo; la Corte osserva che tale disciplina è applicabile solo se esiste un corrispettivo, elemento assente nel caso della TIA considerata tributaria.
Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 14, comma 33)
La norma ha attribuito natura non tributaria ad alcune tariffe introdotte successivamente (es. TIA2/tributo innovativo del 2006), ma la Corte ha chiarito che quella disposizione non si estende automaticamente alla TIA prevista dal d.lgs. n. 22/1997, la quale conserva natura tributaria salvo diversa disposizione espressa.
Massime di principio
- Una sentenza di gravame priva di motivazione compiuta è nulla per inesistenza della motivazione: la Corte di cassazione può cassare e rinviare quando il vizio emerge dal testo, anche se parte di ragioni sono materialmente riportate ma risultano inidonee a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico.
- La Corte può integrare o sostituire la motivazione del giudice di merito solo su questioni di diritto che non richiedono nuovi accertamenti di fatto; questioni che richiedono valutazioni fattuali devono essere decise dalla commissione di rinvio.
- Nel procedimento di accertamento con adesione la sospensione fissa di 90 giorni prevista dal d.lgs. n. 218/1997 si computa integralmente insieme al termine ordinario di 60 giorni per l'impugnazione (termine totale 150 giorni) salvo che il contribuente manifesti in modo univoco la volontà di rinunciare alla definizione o proponga ricorso interrompendo la sospensione.
- La tariffa di igiene ambientale prevista dal d.lgs. n. 22/1997 mantiene natura tributaria (variante della TARSU) e non costituisce corrispettivo imponibile ai fini IVA; le norme che disciplinano l'IVA per prestazioni di servizio si applicano solo quando sussiste un reale rapporto corrispettivo.
- In contenziosi tributari che coinvolgono qualificazione della tariffa e questioni tecniche (es. assimilazione rifiuti, autocertificazioni, MUD), se la decisione di merito è assorbita da vizi motivazionali la questione sostanziale deve essere riesaminata nella fase di merito con motivazione adeguata.
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