Cassazione Civile, Sentenza n. 9182/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1873/2016 della Commissione Tributaria Regionale Toscana, che aveva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente e confermato la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto le impugnazioni relative ad avvisi di accertamento per il recupero della Tariffa di igiene ambientale (TIA) per le annualità 2006-2009, dichiarando che gli importi liquidati non erano soggetti ad IVA.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al ricorso notificando la dichiarazione di rinuncia alla controparte; la Corte ha rilevato la validità formale della rinuncia (atto unilaterale ma ricettizio) e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate fra le parti. Inoltre la Corte ha escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato in ragione della natura eccezionale e sanzionatoria di tale misura, limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso, se effettuata con le formalità richieste (notifica alle parti costituite o comunicazione ai loro difensori), causa l'estinzione del giudizio di cassazione.
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Disciplina la trattazione in camera di consiglio (procedure semplificate) in relazione alle udienze durante il periodo emergenziale; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso.
d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1
d.l. 30.12.2021 n. 228, art. 16, c. 1
Norma sopravvenuta richiamata in relazione alla disciplina procedurale applicata alla trattazione del ricorso in camera di consiglio.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore versamento del contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha escluso l'applicazione di tale obbligo nel caso di estinzione per rinuncia, richiamando l'interpretazione restrittiva della norma.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma relativo all'ulteriore versamento del contributo unificato; interpretata in senso restrittivo, limitando l'obbligo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non necessita dell'accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori per essere efficace.
- Se la rinuncia è perfezionata secondo le formalità richieste, essa determina l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In caso di estinzione per rinuncia le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, specie se la controparte ha espresso adesione o non ha interesse a richiedere diverso regolamento.
- L'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato non si applica automaticamente in tutti i casi di definizione del giudizio: la giurisprudenza e la Corte lo limitano ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; una rinuncia formalmente perfezionata non comporta di regola tale obbligo.
- Prima di rinunciare è opportuno valutare gli effetti pratici e le formalità (notifica alla controparte/difensori), nonché inserirsi in eventuali accordi transattivi che giustifichino la rinuncia e ne facilitino l'accoglimento da parte della controparte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9172/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9178/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9180/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9181/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9183/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9184/2022 del 22/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →