Cassazione Civile, Sentenza n. 9184/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima dell'udienza di cassazione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso dichiarando la conciliazione della lite; ASCIT ha accettato la rinuncia. La Corte ha rilevato che sussistono i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio; ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla è stato disposto in ordine alle spese. Nessuna pronuncia è stata resa sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per l'anno 2005 emessi da ASCIT in qualità di gestore del servizio rifiuti per il Comune di Capannori. In primo grado il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile per tardività (oltre il termine di 60 giorni previsto dal d.lgs. n. 546/1992 e oltre i successivi 90 giorni previsti per la procedura di adesione). La ricorrente impugnava la sentenza della CTR in Cassazione.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso da parte dell'attore; se la controparte accetta la rinuncia si concretano i presupposti per l'estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata non si pronuncia sulle spese processuali (nessuna condanna a carico delle parti).
Stabilisce il termine di 60 giorni per proporre ricorso in materia tributaria; nel caso in esame la CTR aveva ritenuto il ricorso originario inammissibile per la sua proposizione oltre tale termine (e oltre i 90 giorni per la procedura di adesione).
deciso in Roma il 9 febbraio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Consente lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto nelle condizioni previste dalla norma emergenziale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; il giudice dichiara l'estinzione e non decide sul merito.
- In caso di estinzione per rinuncia accettata non si pronuncia sulle spese processuali (art. 391, ultimo comma c.p.c.), salvo diverso accordo tra le parti.
- La rinuncia può essere usata come strumento per la transazione/conciliazione: se le parti raggiungono un accordo e la controparte accetta la rinuncia, la controversia si estingue senza pronunciamento sul merito.
- Quando la controversia riguarda atti impositivi (es. TIA), è necessario porre attenzione ai termini per proporre il ricorso (es. 60 giorni previsti dal d.lgs. n. 546/1992); anche se il merito non viene deciso in caso di estinzione, la tempestività resta un profilo critico in giudizi tributari.
- Se la controparte non accetta la rinuncia, il procedimento non si estingue automaticamente e la causa può proseguire regolarmente; quindi l'accettazione della controparte è elemento determinante per l'estinzione concordata.
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