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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19524/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e contestando la sussistenza degli elementi della fattispecie. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine fosse maturato il 27 ottobre 2024, prima del deposito della motivazione della decisione di secondo grado. Con l'ultimo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato elementi favorevoli alla sua posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e comunque manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di arnesi atti ad aprire o sforzare serrature, la sua pregressa condanna per delitti con finalità di lucro e l'assenza di una plausibile giustificazione del possesso. Ha giudicato infondato anche il motivo sulla prescrizione, affermando che ai fini del computo rileva la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non il successivo deposito della motivazione, oltre a rilevare che la prescrizione era stata sospesa per un anno e sei mesi per effetto della riforma richiamata e per ulteriori rinvii richiesti dalla difesa in primo grado, sicché il termine non risultava maturato. Infine, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il loro diniego è valutazione di fatto del giudice di merito, insindacabile se congruamente motivata, e rilevando che la Corte d'appello aveva evidenziato l'aspecificità della doglianza e la mancanza di elementi positivi, oltre all'intensità del dolo. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    fattispecie integrata dal possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, valutato in presenza di elementi fattuali congruamente motivati dai giudici di merito

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di rilevare l'estinzione del reato, ma ritenuto non fondato nel caso concreto

  • art. 157 c.p.

    richiamato per la prescrizione; la Corte afferma che il termine va computato con riferimento alla lettura del dispositivo della sentenza di condanna

  • art. 159 c.p.

    richiamato per la sospensione della prescrizione prevista dalla riforma citata, applicabile ai fatti commessi tra agosto 2017 e 31 dicembre 2019

  • art. 62-bis c.p.

    il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito, sindacabile solo per non contraddittorietà e adeguatezza della motivazione

  • art. 133 c.p.

    criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato richiamati per giustificare il diniego delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio, poiché la Cassazione può censurare solo errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti del controllo consentito.
  • Il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso può ritenersi integrato quando la motivazione di merito valorizzi la materiale disponibilità degli strumenti, la mancanza di una plausibile giustificazione e ulteriori elementi sintomatici della finalità illecita.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione, rileva la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non il successivo deposito della motivazione.
  • La sospensione del corso della prescrizione derivante da rinvii disposti nel processo, anche se richiesti dalla difesa, deve essere considerata nel computo del termine estintivo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche per relationem agli elementi dell'art. 133 c.p., dell'assenza di fattori positivi e della presenza di indici negativi, trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile se congruamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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