Cassazione Civile, Ordinanza n. 28407/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo a una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990. L'amministrazione finanziaria sosteneva di aver già dato esecuzione al giudicato mediante convalida del rimborso richiesto e pagamento del 50% dell'importo dovuto, applicando l'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017, che ha novellato l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, prevedendo limiti quantitativi e riparto delle risorse disponibili. La CTR aveva invece ritenuto che tale disciplina valesse solo per i rimborsi riconosciuti in sede amministrativa e non per quelli già accertati con sentenza passata in giudicato, nominando un commissario ad acta per l'integrale pagamento. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato, sostenendo che la norma sopravvenuta operasse anche nella fase di ottemperanza al giudicato e imponesse la verifica della capienza delle risorse, con eventuale riduzione del 50% del rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, che ha modificato l'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, non incide sul titolo del diritto al rimborso già accertato, ma disciplina la fase esecutiva e/o di ottemperanza, con effetti anche sui rimborsi riconosciuti giudizialmente. Pertanto il giudice di merito non poteva distinguere tra rimborso amministrativo e rimborso giudiziale ai fini dell'applicazione del limite di spesa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame della concreta erogabilità del rimborso alla luce dei limiti di stanziamento e delle determinazioni amministrative, nonché per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
come novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017, n. 91
La norma, come modificata, prevede che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 siano soggetti a limiti di spesa e alle modalità applicative definite dall'amministrazione; tali limiti operano nella fase esecutiva e di ottemperanza, non incidendo sul titolo del diritto già accertato.
La disposizione sopravvenuta introduce un procedimento di rimborso con limiti quantitativi e ordine cronologico di liquidazione; in assenza di disposizioni transitorie, si applica ai giudizi/ procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore e, comunque, alla fase esecutiva del rimborso anche se il diritto sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.
Il provvedimento amministrativo attuativo stabilisce le modalità operative di riparto e di riduzione del 50% dei rimborsi quando le richieste eccedano le risorse stanziate.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta introduce limiti quantitativi ai rimborsi pubblici senza prevedere una disciplina transitoria, essa può incidere sulla fase esecutiva o di ottemperanza del credito, anche se il diritto al rimborso sia stato già accertato con giudicato.
- Il giudicato sul diritto al rimborso non esclude l'applicazione delle sopravvenute regole di stanziamento e riparto delle risorse, se tali regole riguardano non il titolo del credito ma le modalità della sua concreta erogazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare la concreta capienza delle risorse stanziate e applicare, se del caso, la riduzione percentuale prevista dalla disciplina sopravvenuta; non è consentita una distinzione tra rimborso amministrativo e rimborso giudiziale quando il testo normativo assoggetta entrambi alla medesima fase esecutiva.
- La determinazione del quantum effettivamente pagabile può dipendere dalla verifica dell'ordine cronologico delle istanze e della sufficienza delle somme stanziate, con eventuale pagamento parziale o anche esclusione del rimborso oltre il limite disponibile.
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