Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta semplice relativa alla societa' "P.M.P. Costruzioni s.r.l." (fallita il 25/09/2015). L'imputato, nella qualita' di amministratore unico, era accusato di avere aggravato il dissesto societario a partire quantomeno dal 2011, omettendo di richiedere la dichiarazione di fallimento. Ricorso per cassazione basato su due motivi: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge fallimentare (artt. 217 e 224 legge fall.) per non aver accertato correttamente la data di insorgenza del dissesto; 2) vizio di motivazione e erronea applicazione delle norme sulla determinazione della pena (artt. 132 e 133 cod. pen. e 217 legge fall.), con censura sulla determinazione della pena principale e delle pene accessorie nonche' sulla valutazione dei fattori favorevoli (perdurante incensuratezza e comportamento processuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente indicato elementi probatori (bilancio al 31/12/2011 e dati dei bilanci 2011-2014) dai quali emergeva sottocapitalizzazione e illiquidita' e la prosecuzione dell'attivita' in stato di crisi per almeno quattro anni senza chiedere il fallimento. Sul secondo motivo ha ritenuto legittima la graduazione della pena da parte del giudice di merito, determinata in misura non distante dal minimo edittale e motivata con riferimento alla gravita' del reato, all'elevato grado di colpa e ai benefici competitivi (incensuratezza, comportamento processuale). Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta; i giudici di merito sono stati ritenuti corretti nell'interpretare e applicare la norma sulla base degli elementi contabili che dimostravano lo stato di crisi e l'omessa dichiarazione di fallimento
Richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che i dati di bilancio consentivano di determinare l'epoca di insorgenza del dissesto, escludendo il vizio denunciato
Principio di determinatezza della pena: il giudice di merito deve motivare la misura; la Corte ha ritenuto che la motivazione data fosse sufficiente e non meramente arbitraria
Criteri per la determinazione della pena (circostanze che aumentano o diminuiscono la pena); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri, avendo bilanciato elementi aggravanti (gravita', grado di colpa) e mitiganti (incensuratezza, comportamento processuale)
Norma che prevede la condanna al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso; applicata per stabilire la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti o la prova: se la decisione di merito e' adeguatamente motivata e basata su elementi contabili chiari, il ricorso per cassazione volto a rimettere in discussione tali valutazioni e' generalmente inammissibile
- L'insorgenza del dissesto societario puo' essere desunta dai bilanci e dagli indicatori contabili (sottocapitalizzazione, illiquidita'); non e' necessario un atto formale anteriore per stabilire il momento da cui opera l'obbligo di richiedere il fallimento
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione e' assente, contraddittoria o frutto di evidente arbitrio
- Le circostanze attenuanti come la perdurante incensuratezza o il comportamento processuale possono essere valutate dal giudice di merito per modulare la pena, ma non garantiscono l'annullamento se persistono rilevanti elementi aggravanti
- La declaratoria di inammissibilita' del ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In materia fallimentare, per contestare con successo la base fattuale della sentenza in Cassazione occorre dimostrare vizi logico-giuridici della motivazione o violazioni di legge, non semplice dissenso sulla valutazione delle prove
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