Cassazione Penale, Ordinanza n. 19534/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato, già condannato con due sentenze irrevocabili per rapina aggravata, ha chiesto in sede esecutiva la rideterminazione delle pene applicate, invocando l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione fino a un terzo per il fatto di lieve entità. Il difensore ha lamentato vizi di motivazione dell'ordinanza di rigetto, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe correttamente applicato il nuovo assetto normativo e che, in almeno uno dei casi, il modesto profitto economico e l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. avrebbero imposto una riduzione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate e comunque riproduttive di censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, osservando che la richiesta di riconoscimento della lieve entità non era compatibile con la complessiva gravità dei fatti, commessi con modalità intimidatorie e in contesti ulteriormente aggravanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la configurabilità della lieve entità del fatto in entrambe le rapine: nel primo episodio perché commesso da più persone riunite, nottetempo, simulando il possesso di un'arma e costringendo la vittima a prelevare 250 euro; nel secondo perché commesso nottetempo, in violazione di prescrizioni connesse a misura coercitiva, con minaccia mediante coltello da cucina, sicché era irrilevante il richiamo al limitato profitto di 40 euro e all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
riduzione di pena non eccedente un terzo nel caso di fatto di lieve entità
La declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal ricorrente non impone la rideterminazione automatica della pena, poiché la diminuente presuppone che il fatto sia complessivamente di lieve entità secondo una valutazione globale delle modalità della condotta, del mezzo usato, delle circostanze e dell'entità del danno o pericolo.
Il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è di per sé decisivo per integrare la lieve entità del fatto ai fini della riduzione di pena invocata in sede esecutiva.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
È il parametro sopravvenuto invocato per ottenere la rideterminazione della pena per rapina, ma opera solo nei limiti della sussistenza del fatto di lieve entità.
Massime di principio
- La rideterminazione in executivis della pena a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale favorevole al condannato presuppone la verifica in concreto dei requisiti applicativi della nuova disciplina, e non opera in modo automatico.
- Nel valutare la lieve entità del fatto, il giudice deve compiere un apprezzamento complessivo e unitario della condotta, considerando modalità esecutive, mezzi impiegati, circostanze del fatto e gravità dell'offesa, sicché la modesta entità del profitto non basta da sola a fondare la diminuzione di pena.
- La presenza di elementi quali la pluralità degli autori, la commissione notturna, la simulazione del possesso di armi o l'uso di armi bianche esclude normalmente la qualificazione del fatto come lieve entità.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non coincide con la lieve entità del fatto e non è sufficiente, da sola, a imporre la rideterminazione della pena.
- Quando il ricorso ripropone censure già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice dell'esecuzione, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile per manifesta infondatezza.
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