Sentenza del 23/10/2015 n. 21587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il diniego del credito d’imposta previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 63, per assunzioni effettuate in Campania. Sosteneva che l’incentivo avesse carattere generale, non costituisse un aiuto di Stato e, quindi, non fosse soggetto alla regola europea del de minimis. In subordine, affermava che si trattasse di un aiuto a favore dei lavoratori e che il regolamento CE n. 2204/2002 consentisse di superare il limite de minimis senza previa comunicazione alla Commissione europea. Contestava inoltre la motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili, anche per la formulazione astratta e generica dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., e comunque infondati. La Corte ha confermato che l’agevolazione era soggetta alla regola del de minimis sia perché riconducibile agli aiuti di Stato, sia perché la stessa normativa italiana aveva autonomamente previsto un limite al cumulo dei benefici coincidente con quello europeo. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque non decisivo, poiché l’eventuale insufficienza o erroneità della motivazione giuridica può essere corretta dalla Corte quando il dispositivo è conforme a diritto. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7
prevedeva l'applicabilità della regola de minimis
La norma nazionale assoggettava l’incentivo occupazionale al limite de minimis e limitava il cumulo dei benefici, anche indipendentemente dall’applicazione diretta della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63
Il beneficio fiscale per l’incremento occupazionale si collegava alla disciplina della legge n. 388 del 2000, art. 7, risultando quindi soggetto al limite de minimis.
Articoli 87 e 88 del Trattato CE, oggi articoli 107 e 108 TFUE
La disciplina europea sugli aiuti di Stato impone limiti e, in determinati casi, obblighi di comunicazione preventiva. L’agevolazione oggetto della controversia è stata considerata rientrante nell’ambito degli aiuti di Stato.
Regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69
Richiamato dalla contribuente per sostenere l’esclusione dell’incentivo dalla regola de minimis; tale tesi non è stata accolta.
Regolamento CE 12 dicembre 2002, n. 2204
Richiamato dalla contribuente per sostenere la possibilità di concedere l’incentivo oltre il limite de minimis senza previa comunicazione; la Corte non ha riconosciuto tale effetto nella fattispecie.
I quesiti di diritto devono essere specifici, riferiti alla concreta controversia e formulati in modo da evidenziare la regola di giudizio contestata; quesiti astratti o meramente interrogativi determinano l’inammissibilità del motivo.
Quando il dispositivo è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione giuridica senza dover cassare la sentenza.
Massime di principio
- Un incentivo fiscale o contributivo destinato a favorire l’occupazione può essere qualificato come aiuto di Stato anche se accessibile a una platea ampia, quando attribuisce un vantaggio economico selettivo alle imprese e incide sulla concorrenza.
- La soggezione alla regola de minimis può derivare non solo direttamente dal diritto europeo, ma anche da una specifica previsione della normativa nazionale che limiti il cumulo degli incentivi.
- Prima di cumulare agevolazioni per assunzioni o investimenti occorre verificare il limite de minimis applicabile nel periodo di riferimento e considerare tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa nel relativo arco temporale.
- Il richiamo a regolamenti europei successivi non consente automaticamente di superare i limiti dell’agevolazione o di evitare gli obblighi di comunicazione: occorre verificare l’ambito temporale, soggettivo e materiale della disciplina europea.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; quesiti generici, astratti o privi di collegamento con i fatti conducono all’inammissibilità.
- Un errore nella motivazione giuridica non comporta necessariamente la cassazione della decisione se il risultato finale è conforme alla legge, poiché la Corte può correggere la motivazione.
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