Cassazione Penale, Sentenza n. 07539/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione di un'autovettura. Francesco Abate deduce un unico motivo invocando la violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che i fatti vanno qualificati come furto e non come ricettazione e lamentando contraddittorietà della motivazione. Daniel Ovidio Tilea propone cinque motivi: (i) insufficiente prova oltre ogni ragionevole dubbio della sua partecipazione (sarebbe stato mero passeggero); (ii) vizio per diniego di legittimo impedimento in conseguenza dell'adesione del difensore a uno sciopero dell'ordine; (iii) censura sulla qualificazione giuridica (argomento che porta alla tesi del furto, non della ricettazione); (iv) richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis per lieve offensività; (v) vizio di motivazione manifestato in forma generale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati o generici. Per Abate la Corte ha ritenuto che il motivo sia di natura valutativa del fatto, non consentita in sede di legittimità (non assume le caratteristiche di un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.). Per Tilea i motivi sono stati ritenuti in larga parte generici, ripetitivi o manifestamente infondati: in particolare è stato confermato che (a) la concatenazione temporale degli accertamenti, la presenza di attrezzi idonei allo smontaggio, l'asportazione di parti dell'autoveicolo, il cacciavite nel quadro di accensione e la fuga sono elementi indicativi di responsabilità condivisa; (b) l'adesione del difensore allo sciopero non giustifica il legittimo impedimento se fatta dopo il termine per la richiesta di trattazione orale in procedura cartolare; (c) la valutazione negativa circa l'applicazione dell'art. 131-bis rientra nella discrezionalità del giudice del merito. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Invocata dai ricorrenti per censurare la valutazione della prova; la Corte osserva che tale norma non è munita di sanzione di nullità/inutilizzabilità/deca-denza e non può essere usata in Cassazione per trasformare una censura valutativa del fatto in violazione di legge
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Individua i limiti delle impugnazioni in Cassazione: la Corte ricorda che le censure devono rientrare nelle ipotesi tassative (vizi di diritto e vizi gravi della motivazione quali mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). I ricorrenti non hanno articolato deduzioni idonee a rientrare in tali ipotesi
art. 533 e art. 535 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi come richiamo ai parametri probatori e alla regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto però che i ricorrenti non abbiano concre- tamente confrontato tali principi con i fatti e gli elementi probatori valutati dal giudice
art. 484, art. 420-ter, art. 178 lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.
Norme richiamate da Tilea in relazione al legittimo impedimento e alle forme di rinvio; la Corte conferma l'orientamento per cui, in trattazione cartolare, l'adesione del difensore a uno sciopero comunicata oltre il termine per la richiesta di trattazione orale non legittima il differimento
Articoli del codice penale relativi alla ricettazione e al furto; i ricorrenti li evocano per contestare la qualificazione del fatto, ma la Corte ritiene che la ricostruzione probatoria sostenuta dai giudici di merito giustifichi la qualificazione contestata (ricettazione)
Previsione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che l'applicazione del beneficio è rimessa al giudice di merito e il suo apprezzamento è immune da sindacato di legittimità se la motivazione non è contraddittoria o manifestamente illogica
art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamate come disciplina procedurale per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti: la trattazione cartolare è avvenuta in assenza di richiesta di discussione orale pervenuta nei termini
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nella proposizione del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti a pagare le spese e 3.000 euro
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito o una rielaborazione valutativa degli elementi di prova: le censure devono riguardare profili di diritto o vizi specifici della motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Le doglianze generiche, ripetitive o che non confrontano concretamente la regola di diritto con i fatti specifici vengono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
- L'adesione del difensore a uno sciopero dell'ordine non integra automaticamente un legittimo impedimento: se comunicata oltre i termini per la richiesta di trattazione orale e la causa è trattata per iscritto, la censura è destinata a fallire
- La qualificazione giuridica del fatto (es. furto vs ricettazione) è vincolata alla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non solo proporre una ricostruzione alternativa
- La concessione del beneficio di cui all'art. 131-bis è discrezionale e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata dal giudice del merito
- Proporre ricorsi temerari, generici o non sorretti da ragioni giuridiche concrete comporta non solo l'inammissibilità ma anche il rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche (cassa delle ammende)
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