Sentenza del 10/01/2022 n. 378 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la pretesa della Provincia di Teramo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo agli attraversamenti realizzati mediante "pontoni autostradali" che proiettano sull'adiacente strada provinciale. La ricorrente sosteneva che l'autostrada e i pontoni appartengono al demanio statale e che la gestione era esercitata in forza di concessione stipulata con ANAS (quindi Stato), per cui l'occupazione sarebbe esente ai sensi dell'art. 30 del regolamento COSAP e del D.Lgs. n. 446/1997 art. 63; alternativamente deduceva che non si poteva parlare di occupazione abusiva in quanto l'uso era fondato su titolo/convezione con ANAS e che la semplice proiezione non comporta sottrazione di suolo pubblico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il COSAP è dovuto dall'effettivo occupante dello spazio pubblico e che il canone può avere natura compensativa anche in caso di occupazione 'abusiva' o presunta. L'esenzione prevista dall'art. 30 del regolamento provinciale opera solo quando l'occupazione sia direttamente ascrivibile allo Stato (o ad altra pubblica amministrazione) e non quando l'occupazione sia realizzata da una società concessionaria che esercita la gestione economica e funzionale dell'opera nel periodo della concessione. Pertanto la gestione e l'uso del pontone da parte della società concessionaria integrano l'occupazione soggetta a COSAP, indipendentemente dall'effettiva proprietà statale dell'infrastruttura; la quantificazione del canone in base alla proiezione del ponte sulla strada provinciale è stata ritenuta corretta. Il ricorso è stato quindi respinto e la società condannata alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TOSAP), art. 38
"1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico... nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo..."
Il presupposto impositivo comprende anche occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico; tali regole sono richiamabili per comprendere il perimetro del COSAP.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, comma 1
"i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione... della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche... e prevedere che l'occupazione... sia assoggetta in sostituzione della tassa... al pagamento di un canone"
Attribuisce a comuni e province la facoltà di disciplinare il COSAP e di applicarlo anche come corrispettivo per occupazioni reali o presunte; il COSAP è dovuto in relazione all'uso particolare del bene pubblico, anche in assenza di concessione formale.
Regolamento COSAP Provincia di Teramo, art. 30
"sono esenti le occupazioni effettuate dalla Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi"
L'esenzione opera solo se l'occupazione è direttamente ascrivibile all'ente pubblico indicato; non si estende alle società concessionarie che esercitano la costruzione/gestione dell'opera per conto dello Stato.
Riferimento alla disciplina del demanio pubblico invocata dalla ricorrente per sostenere la proprietà statale delle strade/autostrade; la Corte ha ritenuto però marginale la prova della proprietà rispetto al requisito dell'effettiva gestione/occupazione da parte della concessionaria.
D.Lgs. 31 marzo 1998/ D.Lgs. n. 461 del 1999, art. 1
"Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale..."
Citato dalla ricorrente per affermare la natura statale della rete autostradale; la Corte ha ritenuto comunque non decisivo l'accertamento della proprietà statale rispetto alla valutazione dell'occupazione posta in essere dal concessionario.
Giurisprudenza citata (Cass. n. 16395/2021 e altre)
Principio consolidato: il COSAP è dovuto per l'uso particolare del bene pubblico; l'esenzione non si applica quando ad occupare è la società concessionaria che gestisce materialmente l'opera.
Massime di principio
- Il COSAP è dovuto dall'effettivo occupante dello spazio pubblico: anche la proiezione di strutture sovrastanti (ponti, viadotti) costituisce occupazione soggetta a canone, indipendentemente dalla proprietà formale dell'infrastruttura.
- L'esenzione operante a favore dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni si applica solo se l'occupazione è direttamente riconducibile a tali enti; non si estende automaticamente alle società concessionarie che svolgono la gestione economica e funzionale dell'opera durante la concessione.
- La mancanza di un titolo rilasciato dall'ente territoriale competente (es. provincia) rende l'occupazione 'abusiva' rispetto al territorio e legittima la richiesta del canone anche se esiste una convenzione/concessione con ANAS o altro soggetto statale.
- Nelle controversie simili è cruciale verificare chi materialmente esercita la gestione e l'uso dell'opera nel periodo considerato: la titolarità della gestione/uso è più rilevante della mera titolarità proprietaria ai fini dell'obbligo contributivo.
- La prova della titolarità pubblica dell'opera può essere utile ma non è decisiva: l'amministrazione locale può esigere il COSAP se chi occupa lo spazio pubblico è la concessionaria che ne trae un'utilizzazione speciale o esclusiva.
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