Sentenza del 05/06/2020 n. 10691 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L. s.p.a. chiedeva il rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica versata nel periodo giugno 2010-dicembre 2011, ritenendola incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. La CTP di Como aveva accolto il ricorso e la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988 e la falsa applicazione del principio di disapplicazione del diritto nazionale: secondo l’Agenzia, il gettito era destinato alle province per servizi locali e per il ciclo dei rifiuti e la direttiva non era direttamente applicabile, lasciando agli Stati discrezionalità nel prevedere ulteriori imposte. Ha inoltre sostenuto che la successiva soppressione dell’addizionale non fosse rilevante per interpretare la disciplina del periodo controverso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia contro L. s.p.a., confermando quindi il diritto al rimborso riconosciuto nei gradi di merito. Ha stabilito che l’addizionale rispettava le regole di riscossione previste per le accise, ma non aveva una finalità specifica distinta da quella di bilancio: la destinazione generale delle entrate al finanziamento degli enti locali non basta, e l’Agenzia non ha provato che nel caso concreto il gettito fosse effettivamente destinato ai costi del ciclo dei rifiuti. L’art. 6 del d.l. n. 511/1988 doveva perciò essere disapplicato per incompatibilità con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia; la questione del carattere self-executing della direttiva non era decisiva. Il ricorso contro la Provincia di Como è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva. Spese di cassazione integralmente compensate tra Agenzia e società; nulla sulle spese quanto alla Provincia. La decisione è stata assunta il 9 maggio 2019 e, in seconda convocazione, il 21 maggio 2020.
Norme richiamate
Art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
Perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Le imposte indirette aggiuntive sui prodotti sottoposti ad accisa sono ammesse solo se rispettano cumulativamente le regole unionali indicate e perseguono una finalità specifica, non meramente di bilancio.
Art. 6, commi 2 e 3, d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, nel testo modificato dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
La disciplina interna dell’addizionale non individuava una finalità specifica conforme al diritto dell’Unione. La disposizione va disapplicata nella parte incompatibile con la direttiva; la riscossione secondo le modalità dell’accisa soddisfa soltanto il requisito procedurale, non quello relativo allo scopo dell’imposta.
Art. 3, par. 2, direttiva 92/12/CEE
Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente.
La disposizione, applicabile nel quadro della disciplina armonizzata dell’energia elettrica e sostanzialmente corrispondente all’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, subordina le ulteriori imposte indirette al rispetto delle regole di imposizione e alla presenza di una finalità specifica.
Art. 3 direttiva 2003/96/CE
I prodotti di cui al paragrafo 1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003
La disciplina richiamata estende all’energia elettrica il quadro unionale relativo ai prodotti sottoposti ad accisa, rendendo applicabili le condizioni previste per l’introduzione di ulteriori imposte indirette.
Art. 2, comma 6, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
La norma ha abrogato, con decorrenza dal 10 gennaio 2012, l’addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario; la Cassazione la considera parte della ricognizione normativa, senza attribuirle efficacia decisiva per il periodo oggetto della domanda.
La successiva abrogazione dell’addizionale, efficace dal 1° aprile 2012, non ha rilievo interpretativo per decidere il diritto al rimborso relativo al periodo precedente.
Art. 2, comma 2-bis, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
La disposizione richiamata si esprime in termini potenziali (la gestione dei rifiuti «può essere assicurata») e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha affatto provato che detta addizionale sia stata, nel caso di specie, effettivamente destinata alla copertura di quei costi.
Il riferimento potenziale alla copertura dei costi del ciclo dei rifiuti non dimostra, da solo, una finalità specifica dell’addizionale; occorreva provare l’effettiva destinazione del gettito a quei costi.
Art. 1 direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il giudice nazionale deve disapplicare l’addizionale interna incompatibile con l’interpretazione unionale, poiché la destinazione generica del gettito al bilancio degli enti locali non costituisce una finalità specifica.
Art. 6 d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48
La disposizione è richiamata nella ricostruzione del recepimento della direttiva 2008/118/CE e delle modifiche al Testo unico delle accise; la Corte precisa che i relativi effetti non incidono immediatamente sul giudizio.
Art. 54 legge 8 giugno 1990, n. 142
Le indicazioni generiche sulla finanza e sulle funzioni degli enti locali non consentono di individuare una finalità specifica dell’addizionale distinta dalla finalità generale di bilancio.
Art. 149 e art. 19 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)
Le disposizioni richiamate contengono indicazioni generiche e non identificano uno scopo specifico cui l’addizionale provinciale sia destinata.
Principio di primazia del diritto dell’Unione e obbligo di disapplicazione del diritto nazionale incompatibile
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa
Quando una disposizione nazionale risulta incompatibile con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale deve disapplicarla nel caso concreto.
Massime di principio
- Un’imposta aggiuntiva su energia elettrica o altri prodotti sottoposti ad accisa è compatibile con la disciplina unionale solo se, cumulativamente, rispetta le regole unionali di determinazione, calcolo, esigibilità e controllo e persegue una finalità specifica, diversa dal mero reperimento di entrate.
- La destinazione del gettito al finanziamento generale di enti locali o di servizi istituzionali non basta a dimostrare una finalità specifica: deve emergere un obiettivo concreto distinto dalla normale finalità di bilancio.
- L’assegnazione contabile o predeterminata delle entrate a determinate spese non è, da sola, sufficiente. Se si invoca una finalità concreta, occorre dimostrare il nesso richiesto tra imposta, uso del gettito e obiettivo perseguito; nel caso esaminato non era provata l’effettiva destinazione ai costi del ciclo dei rifiuti.
- Se una norma nazionale istitutiva dell’imposta è incompatibile con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia, il giudice deve disapplicarla e riconoscere, ricorrendone i presupposti, il diritto al rimborso delle somme non dovute.
- La successiva abrogazione di un tributo non determina da sola l’esito delle controversie relative a periodi precedenti: la debenza va valutata secondo la disciplina applicabile ratione temporis e la sua compatibilità con il diritto dell’Unione.
- Un ricorso proposto contro un soggetto privo di legittimazione passiva è inammissibile; nel caso concreto il ricorso contro la Provincia di Como è stato dichiarato tale.
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