Cassazione Penale, Sentenza n. 23437/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza (05/02/2025) che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di euro 249.896,00 disposto dal GIP (16/12/2025) in relazione a ipotesi di reato riconducibili agli artt. 640-bis e 648-ter.1 c.p. Il ricorrente deduce violazioni di norme di diritto processuale (art. 8, comma 1; art. 12 lett. b) e c); art. 16, comma 1; art. 27 c.p.p.) e, per la prima volta in Cassazione, eccepisce la incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria procedente sostenendo che, per connessioni e per la gravità dell'ipotesi di autoriciclaggio, la competenza spettasse al Tribunale di Paola. In precedenza, in sede di riesame, la difesa aveva dedotto soltanto l'insussistenza del nesso di pertinenzialità tra somme sequestrate e reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo la censura sollevata (in particolare, l'eccezione di incompetenza territoriale) non ammissibile poiché proposta per la prima volta in Cassazione e fondata su elementi di fatto non dedotti in sede di merito; la Corte ha seguito l'orientamento secondo cui il giudice di legittimità non può decidere su questioni non previamente dedotte davanti al giudice remittente, salvo questioni rilevabili d'ufficio. La Corte ha richiamato anche la disciplina del rinvio pregiudiziale (art. 24-bis c.p.p.) come strumento idoneo a dirimere preventivamente contestazioni di competenza territoriale, ma ha osservato che il suo utilizzo ha presupposti stringenti. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato come una delle fattispecie penalmente contestate (truffa aggravata) a fondamento della misura cautelare reale: elemento della vicenda che ha costituito la base dell'incolpazione provvisoria.
Fattispecie di autoriciclaggio invocata a carico del ricorrente; la Corte segnala che la presenza di operazioni di monetizzazione dei crediti e acquisti in oro ha consentito di ipotizzare l'autoriciclaggio e giustificare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Richiamato tra i reati ipotizzati nell'ordinanza impugnata; citato come ulteriore elemento contestuale nell'impianto accusatorio oggetto del sequestro.
art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen.
art. 12 lett. b) e c) c.p.p.
Norma sulla connessione di procedimenti invocata dal ricorrente per sostenere la competenza territoriale alternativa (Tribunale di Paola). La Corte osserva che tale deduzione attiene alla ricostruzione di fatti e rapporti e non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione senza essere stata oggetto del giudizio di merito.
Strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per dirimere questioni di competenza territoriale; la Corte ricorda che il rinvio è possibile solo dopo una preliminare delibazione da parte delle parti e del giudice remittente e richiede motivazione e valutazione degli elementi concreti rilevanti.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio: la Corte afferma che solo le questioni rilevabili d'ufficio possono essere decise in Cassazione se non dedotte precedentemente.
Citato come riferimento normativo per i casi di ricorso immediato per cassazione; la Corte distingue tali ipotesi da quella attuale, ribadendo la necessità che le questioni siano state dedotte nei precedenti gradi quando non rilevabili d'ufficio.
Norma richiamata per la disposizione di liquidazione a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000,00.
art. 8 comma 1; art. 16 comma 1; art. 27 cod. proc. pen.
art. 8, comma 1; art. 16, comma 1; art. 27 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente come presunte violate nella ordinanza impugnata; la Corte non ha esaminato nei meriti tali doglianze poiché la contestazione principale (incompetenza territoriale) è stata sollevata per la prima volta in Cassazione e pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non siano state dedotte nel giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- L'eccezione di incompetenza territoriale può essere valutata in Cassazione se è rilevabile d'ufficio o se il ricorrente la deduce con specificità e su fatti già introdotti nel merito; non sono ammesse deduzioni basate su nuovi elementi probatori non valutati in precedenza.
- Per le controversie sulla competenza territoriale esiste lo strumento del rinvio pregiudiziale (art. 24-bis c.p.p.), ma il suo utilizzo richiede una preliminare istruttoria e motivazione da parte del giudice remittente e non può servire a trasferire al giudice di legittimità ricostruzioni fattuali mai affrontate nel merito.
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale che la difesa deduca tempestivamente e con chiarezza le censure rilevanti (es. mancanza del nesso di pertinenzialità tra somme e reato) già nei gradi di merito per evitare l'inammissibilità in Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare oneri economici aggiuntivi (spese processuali e somme a carico del ricorrente, es. Cassa delle Ammende) anche per ragioni di colpa nella scelta dell'impugnazione.
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