Cassazione Penale, Sentenza n. 19894/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione per pene concorrenti emesso dalla Procura nei confronti di Leonardo Farina, in quanto le pene erano coperte da sospensione condizionale non ancora formalmente revocata. Il Procuratore ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la giurisprudenza prevalente consente al pubblico ministero di porre in esecuzione pene la cui sospensione è destinata ad essere revocata "di diritto" (ope legis), purché venga contestualmente chiesta al giudice dell'esecuzione la dichiarazione ricognitiva della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza del GIP e ha rinviato per nuovo giudizio al GIP di Taranto. La Corte ha affermato che prevale l'orientamento secondo il quale il pubblico ministero può emettere l'ordine di esecuzione anche per pene coperte da benefici la cui revoca si verifica "ope legis", potendo quindi porre in esecuzione la pena e, contemporaneamente, chiedere al giudice dell'esecuzione la dichiarazione ricognitiva della revoca ai sensi dell'art. 674 c.p.p.; tale soluzione concilia l'esigenza di pronta esecuzione con il controllo giurisdizionale sulla sussistenza della causa di revoca.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, cod. pen.
Indica che la sospensione condizionale della pena può essere revocata secondo i casi previsti dalla norma; nella fattispecie è stato richiamato per segnalare che le condotte verificatrici della revoca operano come causa di esigibilità della pena
Attribuisce al pubblico ministero il potere di porre in esecuzione la pena: la Corte interpreta che questo potere comprende l'immediata esecuzione quando la revoca del beneficio si sia già verificata di diritto, pur in assenza di pronuncia formale
art. 674, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione del giudice dell'esecuzione circa la revoca del beneficio; la Corte ritiene che tale dichiarazione abbia natura ricognitiva e debba essere richiesta contestualmente all'ordine di esecuzione dal pubblico ministero
Sentenza Sez. Un. n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella)
"l'eseguibilità della pena non si ha di necessità solo con il provvedimento di revoca dell'indulto; in caso di avveramento della condizione risolutiva, efficace ope legis, deve affermarsi invero l'immediata eseguibilità della pena senza attendere la dichiarazione formale e meramente ricognitiva della revoca del beneficio"
Le Sezioni Unite hanno indicato che l'avveramento della condizione che determina la perdita del beneficio rende la pena eseguibile immediatamente, e il pubblico ministero può porla in esecuzione chiedendo al giudice la dichiarazione ricognitiva
Massime di principio
- Se la revoca del beneficio (es. sospensione condizionale o indulto) si verifica "ope legis" per il verificarsi della condizione prevista dalla legge, la pena è immediatamente eseguibile anche prima della formale pronuncia giudiziale
- Il pubblico ministero può e deve porre in esecuzione la pena ai sensi dell'art. 655 c.p.p. quando ricorra un avveramento obiettivo della condizione revocatoria, presentando contestualmente al giudice dell'esecuzione la richiesta di dichiarazione ricognitiva ai sensi dell'art. 674 c.p.p.
- L'ordine di esecuzione non deve essere considerato inefficace solo perché la revoca non è stata ancora formalmente dichiarata, salvo che sussista un serio dubbio sull'effettivo avveramento della condizione revocatoria
- Se vi è contestazione sull'avveramento della condizione che determina la revoca, tale questione va rimessa al giudice dell'esecuzione che deciderà mediante il contraddittorio (incidente di esecuzione/opposizione)
- Il giudice dell'esecuzione deve garantire il controllo giurisdizionale sulla sussistenza della causa di revoca, ma ciò non impedisce la rapida esecuzione quando l'avveramento sia oggettivamente dato
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