Sentenza del 26/02/2021 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha recuperato le agevolazioni "prima casa" concesse per l'acquisto del 6/9/2013 sostenendo che l'immobile era destinato ad ampliamento/ristrutturazione (DIA presentata dal venditore il 12/8/2013 e volturata poi all'acquirente) e che, a lavori ultimati, la superficie utile risultava 266,30 mq (>240 mq), rendendo l'immobile "di lusso" e quindi non avente diritto al beneficio. Il contribuente ha contestato che al momento del rogito l'immobile era agibile e abitato dalla venditrice e che i lavori sono effettivamente iniziati dopo il rogito; la controversia ha riguardato in particolare il momento in cui verificare i requisiti dimensionali per l'agevolazione.
La decisione
L'appello dell'Agenzia non è stato accolto. La Commissione ha confermato che la verifica dei requisiti oggettivi per l'agevolazione "prima casa" deve riferirsi allo stato reale dell'immobile alla data del rogito: se al rogito l'immobile è completo e agibile e la superficie utile è sotto la soglia, il beneficio è spettante. La mera esistenza di una DIA presentata dal precedente proprietario e la volontà di effettuare lavori non possono essere valutate come fatti idonei a far valutare la superficie dopo l'esecuzione dei lavori. Essendo pacifico che al rogito l'immobile era agibile e abitato e che i lavori sono iniziati dopo, è stata confermata l'illegittimità degli avvisi di recupero. L'appello è rigettato e la sentenza di primo grado è confermata; le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
Richiamato dall'Amministrazione in relazione a modifiche normative rilevanti per la disciplina delle agevolazioni; la Commissione non ha ritenuto decisiva una diversa lettura favorevole all'Ufficio rispetto al momento di verifica dei requisiti.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 2013
L'Ufficio l'ha richiamata a sostegno della propria tesi, ma la Commissione l'ha ritenuta inconferente e non idonea a retrodatizzare la verifica dei requisiti rispetto allo stato reale dell'immobile al rogito.
Sentenza Corte di Cassazione n. 18300/2004
La Cassazione è stata citata dall'Ufficio per l'ipotesi in cui l'immobile sia in corso di costruzione o ristrutturazione: in quei casi la verifica può essere effettuata al termine dei lavori. La Commissione ha però distinto il caso concreto (immobile agibile al rogito) da quel precedente.
Art. 96 c.p.c. (richiamato in materia di responsabilità aggravata)
Citato dalla parte resistente per chiedere danni per lite temeraria/aggravata; la decisione si è limitata a compensare le spese del grado, senza applicare sanzioni ex art. 96.
Massime di principio
- La verifica dei requisiti oggettivi per le agevolazioni fiscali sulla "prima casa" si effettua in relazione allo stato reale dell'immobile alla data del rogito (atto di compravendita).
- Se l'immobile è formalmente e di fatto agibile e abitato al momento del rogito e la superficie utile è entro i limiti previsti, il contribuente mantiene il diritto all'agevolazione anche se successivamente esegue ampliamenti o ristrutturazioni che incrementano la superficie.
- La mera esistenza di autorizzazioni/permessi (DIA/SCIA) presentati dal venditore prima del rogito non è, di per sé, sufficiente a considerare l'immobile come "in costruzione o ristrutturazione" al momento dell'acquisto; rilevano le circostanze fattuali (avvio lavori, stato di fatto) alla data del rogito.
- Nei casi in cui l'immobile sia effettivamente in corso di costruzione o ristrutturazione al momento del rogito, è possibile che la verifica sia effettuata al termine dei lavori; pertanto occorre documentare lo stato dei lavori e le date di effettivo inizio/ultimazione.
- L'onere probatorio circa lo stato di fatto dell'immobile alla data del rogito grava sull'Amministrazione che intende revocare il beneficio; le presunzioni basate su indizi devono essere valutate con prudenza.
- Prassi consigliata: verificare prima del rogito lo stato urbanistico-edilizio, richiedere al venditore dichiarazioni chiare su permessi e stato dei lavori e conservare documentazione (certificati di agibilità, residenza, date di inizio lavori) per difendere il diritto all'agevolazione.
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