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Sentenza

Sentenza del 26/02/2021 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha rettificato le dichiarazioni di importazione relative a capi di abbigliamento prodotti in paesi extracomunitari per il periodo 1/1/2014-31/7/2015, aggiungendo al valore fatturato le royalties pagate alla licenziante (YY S.p.A.) ai sensi dell'art. 32 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/1992) e chiedendo conseguentemente maggiori diritti doganali e IVA. Le società ricorrenti hanno contestato che le royalties non costituiscono una "condizione di vendita" rilevante ai sensi dell'art. 160 delle Disposizioni di Applicazione del CDC (ossia non sono correlabili alla vendita tra fornitore extracomunitario e importatore comunitario), ma piuttosto contenuto economico della prestazione contrattuale; hanno inoltre eccepito profili di neutralità IVA (le royalties sono soggette ad IVA), prescrizione/decadenza per taluni atti, ne bis in idem per alcune dichiarazioni e carenza di legittimazione passiva per i centri di assistenza doganale coobbligati.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi delle società. Il Collegio ha ritenuto applicabile il giudicato esterno formato dalla sentenza della C.T.R. Veneto n. 1251/2017 (divenuta definitiva) che aveva già deciso, con riferimento allo stesso contratto e alla stessa questione fattuale e giuridica, che non sussistevano gli indicatori necessari per qualificare le royalties come condizione di vendita e quindi per includerle nel valore doganale. Conseguentemente non è stato riconosciuto alcun maggior valore imponibile ai fini doganali e non sono derivati maggiori importi IVA. L'appello dell'Ufficio è stato respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite (quantificate in € 2.633,00 oltre al 15% per rimborso spese). Altri motivi dell'Ufficio sono stati ritenuti assorbiti.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario, prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE 952/2013)

    art. 32 (richiamato dall'Ufficio per l'inclusione delle royalties nel valore doganale)

    L'Ufficio ha invocato l'art. 32 per assumere che le royalties debbano essere aggiunte al valore in dogana; il Collegio ha però analizzato la natura contrattuale delle royalties e ha ritenuto che nel caso concreto esse non costituiscono "condizione di vendita" rilevante ai fini dell'art. 160 DAA CDC

  • Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario (art. 160 DAA CDC)

    citato per la nozione di "condizione di vendita"

    La Commissione ha ritenuto che, per essere incluse nel valore doganale, le somme devono configurarsi come condizione della vendita tra fornitore extracomunitario e importatore comunitario; nel contratto in esame mancavano gli indicatori necessari per tale qualificazione

  • Regolamento UE 952/2013

    citato come norma entrata in vigore successivamente (1/5/2016)

    Riferimento di contesto sulle norme doganali vigenti dopo la periodo oggetto del contenzioso; la determinazione del valore è stata valutata secondo la normativa vigente al tempo delle importazioni

  • DPR 633/1972 (artt. 69 e 70)

    richiamati in relazione alla disciplina IVA

    Le società hanno invocato il principio di neutralità IVA sostenendo che le royalties erano già soggette a IVA e pertanto la richiesta dell'Ufficio determinerebbe un costo definitivo a carico del licenziatario; il Collegio ha però incentrato il giudizio sulla determinazione del valore doganale più che sul problema dell'assoggettamento IVA

  • Legge 212/2000 (art. 10, comma 3)

    citata in ordine alle sanzioni

    I giudici di merito hanno osservato che, anche sotto il profilo sanzionatorio, le obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della norma avrebbero escluso l'irrogabilità di sanzioni ai sensi dell'art. 10, c.3

  • Codice Civile (art. 2909 c.c.) e Codice di Procedura Civile (art. 324 c.p.c.)

    richiamati in relazione al giudicato esterno

    La Commissione ha ritenuto che la sentenza della C.T.R. Veneto n.1251/2017 avesse efficacia di giudicato esterno sulla questione principale (inclusione delle royalties nel valore doganale) nonostante le diverse annualità, perché trattava la stessa questione di fatto e diritto tra le medesime parti

  • D. Lgs. 546/1992 (art. 32)

    citato come norma procedurale sulle note difensive

    Richiamata dagli appellati per eccepire l'intervenuto giudicato; la Commissione ha valutato le eccezioni e ha ritenuto applicabile il giudicato esterno

  • Giurisprudenza europea e nazionale citata

    Corte di Giustizia CE 3/9/2009 (causa 3-2/08) e ordinanze della Cassazione

    L'Ufficio ha invocato precedenti secondo cui non sempre il giudicato su imposte diverse o annualità può essere opponibile; la Commissione ha distinto il caso (dogana vs IVA) e ha ritenuto che per l'obbligazione doganale (legata a ciascuna dichiarazione) il giudicato sulla stessa questione sostanziale tra le medesime parti fosse efficace

Massime di principio

  • Per essere incluse nel valore doganale, le royalties devono qualificarsi come "condizione di vendita" connessa alla transazione tra il fornitore extracomunitario e l'importatore comunitario: va verificata la presenza di indicatori concreti (es. imposizioni da parte del titolare del marchio sul produttore esterno, controllo sulla filiera direttamente finalizzato alla vendita, vincoli sulla scelta dei produttori o imposizione di liste di produttori).
  • Se le somme pagate al titolare del marchio consistono in un corrispettivo per servizi o garanzie di qualità/reserva del prestigio del marchio e non influenzano direttamente la transazione di vendita tra fornitore e importatore, è più probabile che non siano rilevanti ai fini del valore doganale.
  • La qualificazione contabile/tributaria delle royalties (es. soggettività a IVA o non) non esclude automaticamente la loro esclusione o inclusione nel valore doganale: la valutazione è fattuale e normativa in base alle regole doganali (art. 160 DAA CDC e norme collegate).
  • Un precedente giudicato definitivo tra le medesime parti su identica questione sostanziale (stesso contratto/medesimi fatti) può produrre effetto di giudicato esterno anche su atti relativi a diverse annualità, soprattutto nel campo doganale, purché la questione di fatto e diritto sia la stessa e le parti siano le medesime.
  • In fase di contestazione doganale è cruciale produrre documentazione contrattuale chiara e perizie tecniche che dimostrino la natura delle royalties (se sono correlate alla vendita all'importatore o se costituiscono un autonomo corrispettivo per servizi di licenza), oltre a dichiarazioni della licenziante sui rapporti con i produttori.
  • Proceduralmente, valutare sempre possibilità di eccezioni accessorie (prescrizione/decadenza, ne bis in idem, legittimazione passiva dei coobbligati) perché possono limitare o escludere l'efficacia dell'azione di recupero dell'Ufficio.

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