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Sentenza

Sentenza del 26/02/2021 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Processo tributario - atti impugnabili - risposta ad istanza di interpello ex art. 11, comma 1, L. n. 212/2000 - non impugnabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha escluso la impugnabilità della risposta all'interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, L. n. 212/2000, ritenendola priva della natura di provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile; di conseguenza il ricorso è stato rigettato/inammissibile per difetto di titolo di impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la risposta rilasciata dall'amministrazione in seguito a un'istanza di interpello ex art. 11, comma 1, L. n. 212/2000, sostenendo che la risposta fosse impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria e chiedendone l'annullamento o la censura per presunta errata interpretazione delle norme fiscali.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    La risposta all'istanza di interpello prevista dal comma 1 è stata interpretata come atto che non assume natura di provvedimento amministrativo impugnabile davanti alla Commissione tributaria; si tratta di una risposta precontenziosa che non genera, di per sé, un obbligo impugnabile.

Massime di principio

  • Le risposte all'interpello ex art. 11, comma 1, L. n. 212/2000 non costituiscono atti impugnabili davanti alla Commissione tributaria: non sono provvedimenti amministrativi idonei a fondare un ricorso tributario autonomo.
  • Per ottenere tutela giudiziale il contribuente deve impugnare gli atti amministrativi successivi che concretamente incidono sui suoi diritti (es. avvisi di accertamento, cartelle esattoriali) nei quali la risposta all'interpello venga applicata o considerata rilevante.
  • La risposta all'interpello può comunque avere valore probatorio o argomentativo nel giudizio relativo ad atti successivi: la sua esistenza può essere richiamata per dimostrare la posizione sostenuta dal contribuente o per valutare la legittimità dell'atto impugnato.
  • Se la risposta rilasciata è ritenuta erronea o pregiudizievole, prima di agire giudizialmente conviene valutare rimedi amministrativi alternativi (istituire nuovo interpello, chiedere riesame o chiarimenti all'amministrazione) e/o pianificare l'impugnazione degli atti concreti che hanno effetto sul contribuente.
  • In fase di contenzioso è importante distinguere tra atti 'informativi' o pareri e provvedimenti definitivi: solo questi ultimi, che producono effetti giuridici immediati e vincolanti, sono normalmente impugnabili davanti alla Commissione tributaria.

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