Sentenza del 26/02/2021 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per gli anni 2007-2008 emessi dall'Agenzia per costi dedotti dalla contribuente sulla base di fatture emesse da XY Srl e XZ Srl ritenute riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti. La Guardia di Finanza, nel p.v.c., ha rilevato mancanza di documentazione obbligatoria nei cantieri, assenza di personale e mezzi riconducibili alle due società, dichiarazioni di direttori dei lavori e di un operaio, movimenti bancari sospetti; l'Agenzia ha quindi rettificato il reddito con metodo analitico-induttivo confrontando i dati con un campione di 100 imprese. La società ha contestato l'illegittimità dell'accertamento, la decadenza del potere impositivo e l'inapplicabilità di una pretesa IVA in presenza di reverse charge.
La decisione
La commissione d'appello ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto corretta l'applicazione del raddoppio dei termini (ratione temporis) per gli avvisi notificati il 30/12/2015 in presenza di seri indizi di reato risultanti dal p.v.c. notificato il 03/06/2015, per cui non opera la decadenza in relazione a IRES e IVA; ha però escluso l'estensione del raddoppio all'IRAP (violazioni IRAP non rilevanti penalmente). Sul merito ha ritenuto che gli elementi indiziari complessivamente formano un quadro dotato di gravità, precisione e concordanza, non efficacemente contestato dal contribuente, sicché i costi contestati non risultano provati e la ripresa a tassazione per IRES è confermata. Quanto all'IVA, rilevata l'applicazione del reverse charge, non è sorto un debito d'imposta in capo alla contribuente e quindi la pretesa IVA è stata confermata nulla/annullata; analogamente per l'IRAP il giudice ha confermato l'annullamento. Conseguente rideterminazione delle sanzioni. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 128/2015 art. 2
Modifica i termini di accertamento previgenti; va considerato il criterio 'ratione temporis' per stabilire se le modifiche siano applicabili agli atti notificati entro determinate date.
art. 43 DPR 600/1973
Regola i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette; il raddoppio dei termini è ammissibile quando esistono seri indizi di reato che impongono denuncia penale, con applicazione 'ratione temporis' in base alla data di conoscenza del p.v.c. e della notificazione dell'atto.
art. 57 DPR 633/1972
Regola i termini di decadenza per l'IVA; analogamente all'art. 43 DPR 600/73, il raddoppio è ammesso in presenza di indizi di reato e secondo la disciplina temporale richiamata.
art. 39 c.1 lett. d) (DPR 600/73)
Consente l'utilizzo del metodo analitico-induttivo per rettificare il reddito; il giudice ne conferma la legittimità se l'Amministrazione dimostra una metodologia e dati precisi e il contribuente non produce elementi contrari.
art. 42 c.2 e c.3 DPR 600/73
Norme richiamate dal contribuente per censurare motivazione e modalità dell'accertamento; il collegio ha ritenuto la motivazione adeguata alla luce degli elementi di gravità, precisione e concordanza.
art. 56 DPR 633/72
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti IVA; il collegio ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato.
art. 7 Statuto del contribuente
Richiesto in tema di autotutela e motivazione degli atti; non ha portato alla riforma degli atti, dato che l'Amministrazione aveva elementi probatori ritenuti sufficienti.
art. 3 legge 241/1990
Richiamato in tema di trasparenza e motivazione; il collegio ha ritenuto gli avvisi adeguatamente motivati.
Massime di principio
- Se il processo verbale di constatazione (p.v.c.) che evidenzia seri indizi di reato è conosciuto dal contribuente prima del termine di efficacia delle modifiche normative, gli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72 possono consentire il raddoppio dei termini di accertamento (applicabile a IRES e IVA ma non all'IRAP quando non sussiste rilevanza penale).
- Per disconoscere la deducibilità di costi fatturati da terzi come subappaltatori, l'Amministrazione deve costruire un quadro di indizi dotato di gravità, precisione e concordanza (es. assenza di documentazione obbligatoria, dichiarazioni di direzione lavori, movimenti bancari sospetti); tale quadro, se non efficacemente contestato dal contribuente, può giustificare la rettifica.
- Il contribuente ha l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e la riconducibilità delle stesse al prestatore: semplici affermazioni generiche non sono sufficienti per superare presunzioni fondate su elementi documentali e dichiarazioni.
- L'utilizzo del metodo analitico-induttivo (confronto statistico/di campione) è ammesso purché l'Amministrazione espliciti metodologia e dati; il contribuente può contrastarlo solo con elementi e dati alternativi solidi.
- In presenza di applicazione del meccanismo del reverse charge, non può sorgere un debito IVA a carico del cessionario/committente relativo all'imposta che il fornitore non ha addebitato: in tali casi la pretesa IVA dell'Amministrazione può risultare infondata.
- La carenza di motivazione degli avvisi può essere superata quando l'atto richiama e si fonda su molteplici elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza; il contribuente deve contestare puntualmente tali elementi per ottenere l'annullamento.
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