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Sentenza

Sentenza del 26/02/2021 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Genova

Contributo unificato - sanzione - calcolo del tributo in rapporto a ciascun atto impugnato - idonea motivazione dell'atto di irrogazione della sanzione per omesso versamento - valenza meramente interna delle direttive della Direzione della Giustizia Tributaria - congruità della pena comminata nella misura massima

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'irrogazione di una sanzione per omesso versamento del contributo unificato: 1) difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio; 2) errore nella determinazione della base imponibile, in quanto il contributo sarebbe stato calcolato sulla somma di nove cartelle (atti presupposti) anziché sull'intimazione di pagamento (atto successivo); 3) eccessiva sproporzione della sanzione (violazione dei principi di proporzionalità). Il fatto di causa: la Segreteria aveva richiesto integrazione del contributo di euro 270,00; non essendovi seguito, fu irrogata sanzione pari a euro 540,00 (oltre oneri di notifica).

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. La Commissione ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto sanzionatorio, ha stabilito che il contributo unificato va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato (art.14, comma 3-bis DPR 115/02) salvo i casi in cui l'impugnazione dell'atto successivo sia solo strumentale e l'effettivo oggetto siano gli atti presupposti; ha escluso vincolanza delle direttive interne della Direzione della Giustizia Tributaria (fonti secondarie non vincolanti per il giudice); e ha ritenuto proporzionata la sanzione applicata nella misura massima prevista (200% del tributo), avendo rilevato comportamento di deliberata e ingiustificata omissione, senza richiesta di rateazione o chiarimenti. Compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • DPR 115/2002 (TUSG), art.14, comma 3-bis

    Il contributo unificato in sede tributaria è dovuto in ragione di ogni atto impugnato; pertanto il tributo va rapportato all'unità impositiva costituita da ciascun atto impugnato, salvo il caso in cui l'atto successivo sia impugnato solo come 'prima notizia' degli atti presupposti, che allora costituiscono la base.

  • D.Lgs. 472/1992, art.16, n.2

    La motivazione dell'atto sanzionatorio è ritenuta adeguata quando indica il fatto contestato, le disposizioni violate e la quantificazione della pretesa; non richiede ampia argomentazione se la struttura dell'atto è semplice ed elementare.

  • D.Lgs. 472/1992, art.7

    Il parametro di proporzionalità delle sanzioni è rispettato anche quando è applicata la misura massima (fino al 200% del tributo) se sussistono elementi concreti di volontarietà e gravità dell'infrazione, tenuto conto della natura del contributo unificato.

  • DPR 131/1986, art.71 (richiamato dall'art.16 comma 1-bis TUSG)

    Fornisce il riferimento normativo per la misura delle sanzioni (ambito percentuale) applicabili al contributo unificato per analogia/rinvio normativo.

  • D.Lgs. 546/1992, artt.35-36

    Norme processuali che consentono il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite, come disposto nella pronuncia.

Massime di principio

  • Il contributo unificato va calcolato, di regola, per ciascun atto impugnato (criterio 'atto per atto'); se l'atto successivo è impugnato solo perché costituisce prima notizia di atti presupposti, la base deve essere costituita dagli atti presupposti effettivamente impugnati.
  • Le direttive interne della Direzione della Giustizia Tributaria sono atti amministrativi interni di natura secondaria e non vincolano il giudice; possono semmai essere considerate come guida per l'amministrazione ma non sostituiscono la legge.
  • La motivazione di un atto sanzionatorio è adeguata se rende comprensibili il fatto contestato, le norme ritenute violate e la quantificazione della pretesa; non è sempre necessaria una articolata esposizione discorsiva quando l'atto è di struttura semplice.
  • La proporzionalità della sanzione va valutata con riferimento alla natura del tributo: per il contributo unificato (con funzionalità di tassa/tributo d'atto e effetto deflattivo) la misura massima può essere giustificata in presenza di inadempimento volontario, ingiustificato e prolungato, senza manifestazioni di collaborazione o richiesta di rateazione/ chiarimenti.
  • Quando si impugnano contemporaneamente atti consequenziali e presupposti e si deducono vizi distinti per ciascuno, va evitata la duplicazione del valore nella determinazione del contributo; è necessaria un'analisi concreta delle ragioni di impugnazione per stabilire la corretta base imponibile.

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