Sentenza n. 248/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 giugno 2025, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale ha respinto la richiesta di trasferimento formulata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; - di ogni atto ad esso prodromico, presupposto, connesso e successivo, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42-bis del d.lgs. 151/2001 presso sedi nella Regione Marche e, ritenuta inammissibile, presso la sede di Pescara
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo la nascita della figlia, aveva chiesto l'assegnazione temporanea per tre anni presso la sede di Ascoli Piceno o altre sedi della Regione Marche, indicando in via alternativa la sede di Pescara. L'Amministrazione aveva ritenuto inammissibile la richiesta relativa a Pescara, perché tale sede non era ubicata nella stessa regione di esercizio dell'attività lavorativa dell'altro genitore né nella regione di residenza della famiglia, e aveva rigettato la richiesta relativa alle sedi marchigiane per l'assenza di una posizione organica di Meccanico e per l'impossibilità di sostituire il ricorrente nella sede di provenienza. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 42-bis del d.lgs. 151/2001, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2024, il difetto di istruttoria, la carenza e contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei fatti e l'ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato l'esclusione della sede di Pescara e, quanto alle sedi marchigiane, l'omessa verifica della disponibilità di posti funzionalmente equivalenti e l'assenza di una concreta dimostrazione di esigenze eccezionali ostative al trasferimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto legittima l'inammissibilità della richiesta relativa a Pescara, poiché la pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 99 del 2024 ha esteso l'assegnazione temporanea soltanto alle sedi ubicate nella provincia o regione in cui l'altro genitore svolge l'attività lavorativa o nella quale è fissata la residenza della famiglia; non ha introdotto un generale criterio di maggiore comodità per il dipendente né un autonomo principio di leale collaborazione idoneo a consentire l'assegnazione presso qualsiasi sede. Ha invece ritenuto illegittimo il diniego relativo ad Ascoli Piceno e alle altre sedi della Regione Marche. L'Amministrazione non aveva adeguatamente verificato la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, dovendo tale requisito essere valutato considerando la formazione del militare e la sua concreta utilizzabilità in mansioni analoghe riconducibili alla medesima specializzazione, senza attribuire al particolare stato militare un effetto automaticamente restrittivo. Inoltre, la descrizione generica delle mansioni del Meccanico, dei compiti del Reggimento e delle possibili operazioni militari non dimostrava l'infungibilità del ricorrente né l'esistenza di esigenze eccezionali prevalenti. Anche il riferimento alla scopertura organica era generico e indimostrato, non essendo stati indicati il concreto carico di lavoro, le missioni in corso o il numero dei Meccanici previsto in organico. L'Amministrazione è stata pertanto ordinata a riesaminare l'istanza, valutando tutte le soluzioni previste dall'articolo 42-bis, compresa l'assegnazione frazionata, nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età ... può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
La disposizione tutela la genitorialità e il benessere del minore, limita il diniego ai casi o esigenze eccezionali e impone una motivazione rafforzata; l'Amministrazione deve valutare anche l'assegnazione frazionata e tutte le soluzioni possibili previste dalla norma.
art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010
La normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità si applica tenendo conto del particolare stato rivestito.
La disposizione rende applicabile l'articolo 42-bis al personale delle Forze Armate, ma il particolare stato militare non consente di negare automaticamente il beneficio per la sola diversità della posizione organica o per la specializzazione ordinaria dell'incarico; impone piuttosto una valutazione concreta della formazione e dell'utilizzabilità del militare.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
Prima di negare l'assegnazione temporanea, l'Amministrazione deve esaminare le soluzioni alternative previste dalla legge, anche se non espressamente richieste in sede procedimentale.
art. 30, comma 1, Costituzione
La disciplina dell'assegnazione temporanea è funzionale alla tutela dei diritti e dei doveri dei genitori nei confronti dei figli.
art. 31, comma 2, Costituzione
La tutela della maternità e dell'infanzia costituisce valore costituzionale da bilanciare con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.
art. 24, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il superiore interesse del minore e il diritto del minore a mantenere relazioni personali con i genitori rafforzano la finalità della disciplina.
art. 3 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Il superiore interesse del minore deve ricevere considerazione preminente nell'applicazione della disciplina.
Massime di principio
- L'articolo 42-bis del d.lgs. 151/2001 si applica anche al personale delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1493, comma 1, del d.lgs. 66/2010; il particolare stato militare impone una valutazione concreta delle esigenze di servizio, ma non consente di introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
- Il diniego dell'assegnazione temporanea del genitore con figlio minore di tre anni deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali e sorretto da una motivazione rafforzata, con indicazione specifica delle ragioni per cui il dipendente è indispensabile o insostituibile nella sede di provenienza.
- Il requisito del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva deve essere verificato considerando anche la formazione del militare e la sua concreta utilizzabilità in mansioni analoghe riconducibili alla medesima specializzazione; non è legittimo negare il beneficio soltanto perché nella sede di destinazione non esiste la medesima posizione organica tabellare.
- La mera allegazione della scopertura dell'organico, della specializzazione ordinaria del dipendente o dei compiti astrattamente attribuiti al reparto non dimostra l'esistenza di esigenze eccezionali ostative all'assegnazione temporanea. Occorrono dati concreti sul carico di lavoro, sulle attività o missioni in corso, sulla dotazione organica e sull'effettiva infungibilità del dipendente.
- L'Amministrazione, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, deve esaminare tutte le soluzioni alternative previste dall'articolo 42-bis, compresa l'assegnazione frazionata, anche se non specificamente richieste dall'interessato; il diniego costituisce extrema ratio.
- La sentenza additiva della Corte costituzionale n. 99 del 2024 ha esteso l'ambito dell'articolo 42-bis alle sedi ubicate nella provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia, oltre a quelle della provincia o regione in cui l'altro genitore lavora, ma non consente l'assegnazione presso sedi prive di tale collegamento territoriale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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