Cassazione Civile, Ordinanza n. 01784/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una revocatoria ordinaria: il Tribunale aveva dichiarato inefficace nei confronti della banca l’atto di compravendita di immobili stipulato tra un soggetto debitore e una società acquirente, ritenendo che l’atto avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale del creditore e che l’acquirente fosse consapevole del pregiudizio (scientia damni). La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione, valorizzando in particolare il fatto che, con un solo atto, il venditore si era spogliato di tutti i beni immobili e che l’acquirente si era accollata una pluralità di debiti assistiti da ipoteca. Con il ricorso per cassazione la società acquirente ha denunciato, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1901, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 2901 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la scientia damni sulla base di indizi non gravi, precisi e concordanti; in particolare ha contestato: la mancata considerazione della qualità di imprenditore del venditore, il valore e la natura delle ipoteche e dei debiti accollati, l’asserita solidità patrimoniale dell’alienante, l’utilità dell’accollo per l’acquirente e il fatto che il venditore avesse conservato altre partecipazioni e quote. La ricorrente ha quindi chiesto in sostanza una diversa lettura del materiale indiziario e delle prove già valutate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cioè una diversa ricostruzione della quaestio facti già decisa in appello. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui la violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile solo se il ricorrente individua puntualmente quale passaggio del ragionamento presuntivo sia incompatibile con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa degli indizi. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., perché la ricorrente contestava la valutazione delle prove e non l’erronea ripartizione dell’onere probatorio. Anche il riferimento all’art. 2901 c.c. è stato giudicato inammissibile, poiché sollecitava un nuovo giudizio di merito sulla scientia damni. All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna della ricorrente alle spese, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi della decisione di inammissibilità.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. nel motivo, senza autonoma incidenza decisiva nella motivazione della Corte.
La deduzione della sua falsa applicazione richiede di indicare specificamente quale parte del ragionamento presuntivo sia priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta proporre una diversa lettura degli indizi o dei fatti.
La censura che investe l’accertamento della scientia damni non è ammissibile se si traduce in una mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione/falsa applicazione di legge non può essere usato per chiedere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, indicato in modo chiaro; non basta lamentare l’omessa valutazione di singole risultanze istruttorie.
Richiamato per la definizione anticipata e per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per il deposito delle memorie delle parti.
Richiamato nella proposta di definizione anticipata del ricorso.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente, ritenendone i presupposti.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo se il ricorrente individua puntualmente quale passaggio del ragionamento presuntivo del giudice di merito violi i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente opporre una lettura alternativa degli stessi fatti.
- La doglianza ex art. 2697 c.c. è ammissibile soltanto quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando la censura riguarda la diversa valutazione delle prove o degli indizi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito in un apparente vizio di violazione di legge.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o proporre una diversa ponderazione delle prove.
- Nell’azione revocatoria ordinaria, l’accertamento della scientia damni, se sorretto da motivazione adeguata, resta essenzialmente un giudizio di fatto insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
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