Cassazione Penale, Sentenza n. 11711/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione articolata in due motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 650 c.p. e manifesta illogicità della motivazione: si deduce che l'inosservanza riguarda un'ordinanza sindacale emessa in attuazione di norme specifiche (legge quadro in materia di inquinamento acustico) e quindi la fattispecie non sarebbe penalmente rilevante, dovendo trovare applicazione la sanzione amministrativa (richiamando anche l'art. 7-bis d.lgs. 267/2000); si contesta altresì la natura di provvedimento "contingibile e urgente" dell'ordinanza, rilevando l'adozione a distanza di giorni dagli accertamenti fonometrici e la limitata portata del disagio (interessa un unico nucleo familiare). 2) mancata motivazione in relazione alla non applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), mentre era stata espressamente richiesta dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente: ha ricostruito la giurisprudenza secondo cui l'art. 650 c.p. si applica solo agli ordini individuali, contingibili e urgenti non preveduti da normativa specifica. L'ordinanza sindacale n. 8/19.07.2024 era adottata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995 (tutela dall'inquinamento acustico) e la sua violazione è sanzionata specificamente dall'art. 10 della stessa legge (sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro, come modificato). Di conseguenza la condotta non integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato. La questione sulla mancata motivazione in relazione all'art. 131-bis è divenuta irrilevante alla luce dell'accertamento di non configurabilità del reato.
Norme richiamate
«deve intendersi ogni atto con il quale l'autorità impone a una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte. Pertanto, poiché l'art. 650 cod. pen. contiene una norma esclusivamente sanzionatoria della inosservanza dei provvedimenti individuali esso non è applicabile alla inosservanza di leggi, regolamenti o ordinanza dell'autorità concernenti la generalità dei cittadini»
La norma ha natura sanzionatoria residuale: si applica ai provvedimenti individuali e contingibili/urgenti non previsti da altra specifica disciplina sanzionatoria; non è destinata a coprire inosservanze di ordinanze emesse nell'ambito di una disciplina legislativa che prevede sanzioni amministrative.
art. 9 legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
può «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività»
Attribuisce al sindaco poteri di intervento temporaneo e restrittivo per motivi eccezionali e urgenti di tutela della salute pubblica/ambiente; tali ordinanze si collocano nell'ambito della disciplina specifica sull'inquinamento acustico.
art. 10 legge 26 ottobre 1995, n. 447 (come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 17 febbraio 2017, n. 42)
«[f]atto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro»
Prevede una sanzione amministrativa specifica per l'inosservanza dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 9; nella fattispecie la presenza di tale disciplina sanzionatoria esclude in concreto l'applicazione penale dell'art. 650 per la stessa condotta.
Norma che contempla l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso concreto la Corte non ha ritenuto necessario valutare la sua applicabilità, avendo dichiarato che il fatto non è previsto come reato.
art. 7-bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente per sostenere che l'inosservanza di ordinanze comunali, se riferite all'attuazione di norme o regolamenti, è disciplinata e sanzionata in ambito amministrativo; è stato utilizzato in ricorso per argomentare l'inapplicabilità dell'art. 650.
Massime di principio
- L'art. 650 c.p. è residuale: non può essere applicato quando la norma violata (o il provvedimento sindacale) trova una disciplina sanzionatoria specifica nell'ordinamento (es. leggi sulla tutela ambientale o sull'inquinamento acustico).
- Se l'ordinanza sindacale è adottata in attuazione di una legge o di un regolamento che prevede sanzioni amministrative, la contestazione della violazione deve seguire il profilo amministrativo e non penale; l'opportunità è di eccepire la natura non penale della condotta.
- Perché ricorra l'art. 650 occorre che il provvedimento abbia carattere individuale, contingibile e urgente e non rientri in una disciplina normativa già collegata a sanzioni amministrative.
- Nelle impugnazioni penali è comunque opportuno chiedere espressamente la valutazione dell'art. 131-bis quando ricorrano i presupposti (modesto disvalore, non abitualità, esiguità della lesione), ma se il fatto non è configurabile come reato tale questione diventa irrilevante.
- In casi simili conviene esaminare il testo normativo che legittima l'ordinanza (es. art. 9 L.447/1995) e verificare se esista una sanzione amministrativa specifica; se sì, prospettare l'inapplicabilità dell'art. 650 e chiedere l'annullamento senza rinvio per insussistenza del reato.
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