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Sentenza

Sentenza n. 9548/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, intitolato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, dell’“Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e del M.E.F. del 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sterylab s.r.l. in data 23/2/2023: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale vengono previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sterylab s.r.l. in data 23/2/2023: - del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993, avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma di Bolzano; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sterylab s.r.l. in data 23/2/2023: - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche; - della relativa comunicazione del 14 novembre 2022 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante “Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sterylab s.r.l. in data 23/2/2023: - del Decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015”; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; - degli allegati al suddetto Decreto, relativi a: Elenco importi dovuti per l'anno 2015, Elenco importi dovuti per l'anno 2016, Elenco importi dovuti per l'anno 2017, Elenco importi dovuti per l'anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta, pubblicata sul sito della Regione; - delle deliberazioni adottate dai Direttori generali delle Aziende Sanitarie e dell'ESTAR, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale. F) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sterylab s.r.l. in data 9/10/2023: - del decreto n. 10686 del 2023 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto: “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e allegati; - della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023A-000832 del 12.6.2023 con cui stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; - dei provvedimenti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti proposto, nei confronti della medesima Provincia, in data 24.2.2023; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202301894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e provinciali di determinazione e riparto degli oneri di payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la disciplina attuativa del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, contestando il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'accordo Stato-Regioni e gli ulteriori atti presupposti, nonché i provvedimenti con cui alcune Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano hanno individuato il fatturato e gli importi dovuti dalla società a titolo di ripiano. Nel corso del giudizio era stata concessa la sospensione cautelare degli atti impugnati. Successivamente è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli obblighi relativi a tali annualità. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della quota ridotta e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La Regione del Veneto ha formalmente attestato l'avvenuto pagamento; la Regione Toscana ha invece insistito per il rigetto del ricorso. Per gli altri provvedimenti regionali e provinciali la società ha prodotto le ricevute di pagamento, senza che risultasse un formale atto di riconoscimento da parte delle amministrazioni interessate.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, limitatamente ai motivi aggiunti proposti contro i provvedimenti della Regione del Veneto. Il pagamento della quota ridotta del 25%, attestato dalla Regione, ha infatti estinto l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e ha fatto venir meno la controversia su quei provvedimenti, attribuendo al TAR la competenza a dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il ricorso introduttivo e gli ulteriori motivi aggiunti, relativi agli atti delle altre Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il TAR ha ritenuto sufficiente, in relazione a tali impugnazioni, la dichiarazione della società accompagnata dalle ricevute di pagamento, valorizzando il principio dispositivo e l'analogia delle fattispecie, nonostante l'assenza di un formale riconoscimento amministrativo e, per la Regione Toscana, la richiesta di rigetto. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici connessi al superamento dei tetti di spesa e il ripiano degli importi mediante provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].

    Il pagamento della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018; quando l'avvenuto pagamento è formalmente accertato dall'amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i relativi provvedimenti.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Presidente di assegnare alle parti un termine per dedurre sulla possibile questione di difetto di giurisdizione rilevata d'ufficio.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati negli atti regionali per la comunicazione di avvio dei procedimenti di determinazione degli obblighi di ripiano; la sentenza non definisce nel merito la loro applicazione.

Massime di principio

  • Il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, quando integralmente effettuato, estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo.
  • La formale attestazione regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti di ripiano relativi agli anni 2015-2018.
  • In assenza di un formale atto amministrativo di riconoscimento del pagamento, la dichiarazione della ricorrente corredata dalle ricevute può comunque giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando il ricorrente non abbia più interesse alla decisione e la fattispecie sia analoga a quella definita mediante cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta disciplina normativa che estingue l'obbligazione controversa può incidere diversamente sui giudizi connessi: ove ricorrano i presupposti normativi e vi sia attestazione amministrativa dell'adempimento, si dichiara la cessazione della materia del contendere; negli altri casi, il venir meno dell'interesse del ricorrente conduce all'improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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