Cassazione Civile, Ordinanza n. 07548/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 21 giugno 2008 con cui una società si era obbligata ad acquistare le quote di una società di persone, al fine di divenire indirettamente proprietaria del capannone unico bene della società. Nel corso del giudizio di merito, il Tribunale aveva disposto il trasferimento delle quote con riduzione del prezzo per vizi dell'immobile e aveva condannato la promissaria acquirente al risarcimento del danno per la protratta occupazione del capannone senza titolo. La Corte d'appello ha confermato tale impostazione, ritenendo che la consegna anticipata dell'immobile fosse stata prevista solo per verifiche tecniche e non per l'uso pieno del bene, che la detenzione fosse divenuta sine titulo per il protrarsi dell'occupazione oltre le esigenze consentite dalla clausola contrattuale e che i vizi denunciati solo in sede di definitivo non giustificassero la permanenza nel bene; ha inoltre respinto le domande risarcitorie della società acquirente per difetto di danno e per irrilevanza delle spese sostenute, considerate comunque dovute. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: extrapetizione e violazione delle regole di interpretazione contrattuale rispetto alla clausola di anticipata consegna; violazione di giudicato interno e degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c. per asserito contrasto con l'accertamento di primo grado sulla causa del mancato definitivo; nullità della motivazione e erronea qualificazione della fattispecie, sostenendo che la consegna anticipata integrasse un comodato e che la detenzione fosse legittima fino al definitivo; omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1809, 1810 e 2043 c.c.; infine, violazione degli artt. 115, 1218 e 1233 c.c. per il rigetto delle richieste risarcitorie conseguenti ai vizi dell'immobile e alle spese di trasloco e ricovero materiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'interruzione del giudizio per il sopravvenuto fallimento di una delle società controricorrenti, affermando che il giudizio di cassazione è retto dall'impulso d'ufficio e non si applica la disciplina dell'interruzione. Nel merito ha ritenuto infondate le censure di extrapetizione, osservando che la questione della legittimità della detenzione del bene era già compresa nel thema decidendum e che il giudice di merito può interpretare il contratto secondo i canoni legali anche valorizzando circostanze emerse dagli atti, senza essere vincolato dalle sole prospettazioni delle parti. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sull'interpretazione della clausola contrattuale per genericità, perché non erano indicati in modo specifico i canoni ermeneutici asseritamente violati. Ha poi ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui la protratta occupazione dell'immobile oltre le esigenze per cui era stata consentita, unita alla tardiva contestazione dei vizi solo al momento del definitivo, aveva violato la buona fede contrattuale e reso abusiva la detenzione. Ha escluso che la vicenda potesse essere ricondotta al comodato. Quanto alle domande risarcitorie della ricorrente, ha rilevato che erano state respinte sulla base di accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione, perché i vizi non avevano impedito l'esercizio dell'attività e le spese sostenute erano comunque dovute. Condanna la società ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro delle censure di extrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse pronunciato oltre i limiti della domanda.
Citato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
Richiamato quale criterio di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il giudice di merito deve applicare i canoni legali dell'ermeneutica.
Citato insieme all'art. 1362 c.c. tra i canoni interpretativi asseritamente violati.
Invocato a sostegno delle doglianze istruttorie e di valutazione del materiale di causa, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Richiamato nelle censure sulla prova; la Corte non ha ravvisato violazioni del riparto probatorio.
Invocato per asserita violazione del giudicato interno, ma la censura è stata respinta.
Citato nel secondo motivo per contestare il preteso contrasto con il giudicato interno.
Richiamato sia per il contenuto dell'appello sia per la denuncia di extrapetizione/novità delle ragioni decisorie.
Citato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficientemente chiara.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Citato nel terzo motivo, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Richiamato per indicare il trasferimento delle quote in esecuzione specifica del preliminare e la correlata riduzione del prezzo.
Invocato per sostenere la natura di comodato della consegna anticipata, tesi non accolta.
Citato insieme all'art. 1809 c.c. per la prospettata qualificazione in comodato.
Richiamato nelle doglianze sul risarcimento del danno per occupazione asseritamente illegittima.
Invocato per sostenere l'inadempimento dei promittenti venditori e il conseguente danno risarcibile; la Corte non lo ha ritenuto fondato nei termini prospettati.
Citato per il profilo del danno da ritardo/inadempimento, senza accoglimento della censura.
Richiamati per escludere l'interruzione del giudizio in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di extrapetizione non è fondata quando il giudice di merito si pronunci su una questione già compresa nel thema decidendum e desumibile dagli atti di causa; il vizio ricorre solo se venga attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto o si fondi la decisione su fatti del tutto estranei alla materia del contendere.
- L'interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- Una pattuizione di consegna anticipata inserita in un preliminare va letta in funzione della causa concreta dell'accordo e degli interessi perseguiti dalle parti; la protrazione della disponibilità del bene oltre i limiti funzionali della clausola può integrare una detenzione abusiva e una violazione della buona fede contrattuale.
- La contestazione tardiva dei vizi del bene, quando l'utilizzo del bene sia proseguito senza riserve oltre il perimetro della consegna anticipata pattuita, può rendere ingiustificata la permanenza nel possesso e fondare una domanda risarcitoria per occupazione senza titolo.
- Le domande risarcitorie fondate su vizi del bene o sulle spese sostenute sono insindacabili in cassazione quando la decisione di merito si basi su accertamenti di fatto circa l'assenza di un pregiudizio concretamente apprezzabile o sulla natura comunque dovuta di quelle spese.
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