Cassazione Penale, Sentenza n. 37445/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, nn.2 e 7 c.p.) per un allaccio abusivo alla rete pubblica. Contestano la valutazione probatoria (attribuzione della condotta basata sull'allaccio visibile e sulla disponibilità dell'immobile), la qualificazione e il confronto tra aggravanti e attenuanti (art.133 c.p.), la valutazione della recidiva/precedenti, il diniego della sospensione condizionale della pena e della sostituzione con lavoro di pubblica utilità, nonché la congruità della commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione dei giudici di merito: le testimonianze del tecnico ENEL e dell'agente, l'allaccio abusivo visibile all'interno dell'abitazione e la lunga disponibilità dell'immobile hanno giustificato l'attribuzione della condotta a entrambi gli imputati e il riconoscimento delle aggravanti (manomissione dell'impianto e reato su bene destinato a servizio pubblico). Il rigetto delle istanze sulla recidiva, sulla sospensione condizionale e sulla sostituzione con lavoro di pubblica utilità è stato motivato dalla presenza di un precedente specifico e dalla valutazione negativa della resipiscenza; la Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla motivazione delle scelte discrezionali di merito.
Norme richiamate
Norma base sul furto richiamata quale titolo di reato per l'utilizzo indebito di energia elettrica.
Aggravanti applicate: n.2 (manomissione dell'impianto) e n.7 (reato commesso su beni destinati a pubblico servizio) ritenute sussistenti per l'allaccio abusivo alla rete.
Criteri di giudizio per la determinazione della pena e per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; utilizzato come parametro di discrezionalità motivata dai giudici di merito.
Disciplina della sospensione condizionale della pena; il giudice può negare il beneficio sulla base di un giudizio prognostico fondato su elementi previsti dall'art. 133.
art. 56bis L. 24/11/1981 n. 689
Norma sulla sostituzione delle pene detentive brevi con lavoro di pubblica utilità: scelta discrezionale del giudice da motivare con riferimento ai criteri dell'art.133.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Limiti del ricorso per cassazione: censura sulla motivazione e su errori di diritto, con divieto di riesame libero delle risultanze di fatto.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Rilevanza dell'interesse ad impugnare in ordine alla valutazione della recidiva; il vizio è inammissibile se manca interesse specifico.
art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 192, comma 2 c.p.p.
Richiamate in relazione ai limiti e criteri della motivazione e dell'onere della prova nei motivi di ricorso (valutazione delle censure sulla base probatoria).
Richiamate tra le norme rilevanti per la sospensione condizionale e la commisurazione della pena (importanza del giudizio prognostico e delle circostanze).
Massime di principio
- La Cassazione non può riesaminare liberamente le valutazioni di fatto: è limitata a verificare la congruità e la logicalità della motivazione dei giudici di merito.
- In reati di furto di energia elettrica, la presenza di un allaccio abusivo visibile e la lunga disponibilità dell'immobile sono elementi forti per attribuire responsabilità anche a chi non abbia materialmente effettuato l'allaccio.
- Le aggravanti per manomissione dell'impianto e per reato su bene di pubblico servizio sono applicabili quando l'allaccio altera la regolare erogazione e concerne la rete pubblica.
- Precedenti specifici e la valutazione della mancata resipiscenza possono legittimamente ostare alla concessione della sospensione condizionale e alla sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; la decisione è discrezionale ma deve essere motivata con riferimento ai criteri dell'art.133 c.p.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogico o arbitrario; la valutazione del comportamento processuale può rilevare ai fini dell'apprezzamento delle attenuanti generiche.
- Censure basate su diversa rilettura delle prove o su proposte alternative di ricostruzione dei fatti sono in genere inammissibili in Cassazione.
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