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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26439/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva la nulllità/doglianza per tardività dell\'impugnazione ritenuta dalla Corte genovese; sosteneva che la tardività dipendeva dal mancato computo della sospensione feriale anche rispetto al termine per il deposito della sentenza, richiamando un orientamento (Tribunale di Palermo) e sostenendo che l\'intervento delle Sezioni Unite del 2017 costituisse una indebita sostituzione delle prerogative della Corte costituzionale. Contestava inoltre la disparità di trattamento tra giudici e pubblici ministeri e sollevava profili di illegittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato l\'orientamento consolidato delle Sezioni Unite (in particolare Sez. U., D\'Arcangelo, 20/07/2017) secondo cui la sospensione feriale dei termini processuali (legge 7/10/1969, n.742) riguarda i termini a disposizione delle parti e non il termine per la redazione e il deposito delle sentenze. Viene richiamata anche la giurisprudenza anteriore (Sez. U., Giacomini 1996) e la conferma che la Corte costituzionale ha riconosciuto la finalità della sospensione a tutela delle attività difensive. Nel caso concreto la sentenza di primo grado è stata emessa il 20/06/2023 con termine di deposito di 45 giorni (scadente il 04/08/2023); il termine per proporre appello è iniziato a decorrere dal 01/09/2023 e si è chiuso il 16/10/2023; l\'appello è stato depositato il 19/10/2023 e quindi è tardivo. Inoltre la imputata risultava presente in primo grado, per cui non spettava la dilazione aggiuntiva di 15 giorni. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno... La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale"

    La Corte interpreta la norma come avente effetto di sospensione dei termini in favore delle parti (attività difensive), non comprensiva del termine per la redazione/deposito delle sentenze

  • Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1

    La novella ha ridotto la durata del periodo feriale (da 45 a 30 giorni) ma non ha modificato il tenore della legge n.742; tale modifica ha richiesto misure organizzative per assicurare il godimento delle ferie ai magistrati

  • Art. 585 c.p.p. (termine per proporre appello)

    Termine di 45 giorni per proporre appello nelle ipotesi di cui alla lett. c), decorre dal giorno successivo alla fine del periodo feriale quando il termine di deposito della sentenza cade nel periodo feriale

  • Sezioni Unite, n. 42361 del 20/07/2017 (D\'Arcangelo)

    Pronuncia consolidata che stabilisce l\'ambito applicativo della sospensione feriale: riguarda i termini delle parti e non il termine di deposito delle sentenze; richiama obbligo di misure organizzative del CSM per garantire effettività delle ferie

  • Sezione Unite, n. 7478 del 19/06/1996 (Giacomini)

    Orientamento precedente che escludeva la sospensione feriale del termine per la redazione della sentenza, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione dalla fine del periodo feriale

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma qui richiamata come base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La sospensione feriale prevista dalla legge n.742/1969 si applica ai termini processuali in favore delle parti (attività difensive) e, secondo l\'orientamento consolidato, non si estende al termine per la redazione/deposito delle sentenze.
  • Quando il termine per il deposito della motivazione cade nel periodo feriale, il termine per proporre impugnazione inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla fine del periodo feriale secondo la giurisprudenza consolidata; pertanto il calcolo dei termini deve tener conto della distinzione tra termine del giudice (deposito) e termine della parte (impugnazione).
  • Le modifiche legislative che hanno ridotto la durata delle ferie (es. d.l. 132/2014) non hanno di per sé esteso la sospensione ai termini di deposito delle sentenze; il legislatore ha preferito misure organizzative (CSM) per garantire il periodo feriale ai magistrati.
  • La presenza dell\'imputato in udienza di primo grado esclude la dilazione di 15 giorni prevista per la proposizione dell\'impugnazione; va quindi verificato lo stato di presenza per calcolare eventuali proroghe.
  • Le censure che si basano sulla presunta illegittimità costituzionale dell\'orientamento delle Sezioni Unite incontrano difficoltà se la Corte costituzionale ha già valorizzato la finalità della sospensione a tutela delle parti; in casi analoghi la giurisprudenza di legittimità tende a respingere ricorsi basati su tale dogma.
  • In caso di inammissibilità per tardività del ricorso/impugnazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende: è essenziale il corretto e tempestivo calcolo dei termini.

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