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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27615/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

Una società beneficiaria di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992 aveva ottenuto nel 2002 un contributo provvisorio in conto impianti di euro 4.689.279, da erogare in tre quote annuali. A garanzia della realizzazione del programma di investimenti, il 25 giugno 2001 la compagnia assicurativa aveva rilasciato al Ministero una polizza fideiussoria di euro 7.251,05, sostitutiva della cauzione dovuta dalla società. Nell’ottobre 2004 il Ministero aveva avviato il procedimento di revoca. Con raccomandata del 26 gennaio 2005, ricevuta dalla compagnia il 31 gennaio, la banca concessionaria aveva chiesto alla beneficiaria e alla garante il pagamento dell’importo garantito; la beneficiaria aveva contestato l’escussione in assenza di un provvedimento di revoca. Il decreto ministeriale del 7 ottobre 2016 aveva poi disposto la revoca totale del contributo e il versamento dell’importo garantito. In mancanza di pagamento, era stata avviata la riscossione coattiva e il 14 febbraio 2017 era stata notificata alla compagnia una cartella di pagamento. La compagnia aveva proposto opposizione, sostenendo che la prescrizione decennale decorresse dalla richiesta del gennaio 2005 e contestando altresì la riscossione mediante ruolo nei confronti del garante. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6058/2020, aveva rigettato l’opposizione, considerando il decreto di revoca del 2016 il momento iniziale della prescrizione. In appello la compagnia aveva censurato la decisione ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c., sostenendo che, in base agli artt. 1 e 2 delle condizioni generali di polizza, la garanzia fosse pagabile a semplice richiesta entro quindici giorni e che la richiesta ricevuta nel 2005 rendesse già esigibile l’obbligazione, senza necessità del decreto di revoca. Aveva chiesto l’accertamento della prescrizione, la dichiarazione di nullità della cartella, la restituzione delle somme riscosse e la condanna del Ministero per responsabilità processuale aggravata. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5245/2024, pubblicata il 23 luglio 2024, aveva rigettato l’appello, ritenendo che il credito posto a fondamento della cartella derivasse dalla revoca del 2016, presupposto diverso da quello della richiesta del 2005. In Cassazione la compagnia ha formulato tre motivi: il primo, per violazione degli artt. 112, 132, 329 e 346 c.p.c., ha denunciato motivazione apparente, omessa pronuncia e ultrapetizione, deducendo che la Corte territoriale non aveva risposto alla questione dell’esigibilità della garanzia in base alle clausole di polizza e aveva introdotto il tema della riscossione mediante ruolo, non devoluto in appello; il secondo, per violazione dell’art. 1362 c.c., ha censurato l’interpretazione delle condizioni generali di polizza; il terzo, per violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., ha sostenuto che il decreto di revoca non fosse un impedimento giuridico all’esercizio del diritto e che la prescrizione decorresse dalla richiesta del 2005.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità del controricorrente e ha accolto il primo motivo limitatamente alla denunciata nullità per motivazione apparente, assorbendo gli ulteriori profili del primo motivo e il secondo e il terzo motivo. Ha rilevato che la Corte d’appello non aveva esaminato il contenuto delle clausole di polizza, né chiarito se il diritto verso il garante fosse sorto soltanto con il decreto di revoca, quale rilievo avesse la contestazione della beneficiaria o per quale ragione la richiesta del 2005, descritta come escussione della polizza, non fosse idonea a rendere esercitabile il diritto. La motivazione non permetteva quindi di comprendere il percorso logico-giuridico seguito su una questione decisiva per la decorrenza della prescrizione e per l’esito dell’opposizione alla cartella. La Corte ha escluso di poter decidere la causa nel merito, poiché occorre un nuovo esame delle condizioni di polizza riservato al giudice di merito. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché stabilisca se la richiesta ricevuta il 31 gennaio 2005 rendesse esigibile l’obbligazione del garante e segnasse l’inizio della prescrizione oppure se fossero necessari ulteriori presupposti, traendone le conseguenze sull’opposizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è meramente apparente, e la sentenza nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice; il vizio ricorre anche quando la motivazione sia perplessa e obiettivamente incomprensibile.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente quando le argomentazioni, pur formalmente presenti, non consentono di individuare il fondamento della decisione e il ragionamento seguito, oppure risultano perplesse e obiettivamente incomprensibili.

  • art. 2935 c.c.

    Con l’appello HDI Assicurazioni aveva sottoposto alla Corte territoriale una questione specifica: se, in base agli artt. 1 e 2 delle condizioni generali di polizza, la richiesta di pagamento della banca concessionaria, pervenuta alla compagnia il 31 gennaio 2005, avesse reso esigibile la garanzia e segnato, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il momento iniziale della prescrizione decennale, indipendentemente dal successivo decreto di revoca.

    La decorrenza della prescrizione va verificata individuando quando il diritto verso il garante fosse concretamente esercitabile, tenendo conto delle condizioni di polizza e della rilevanza della richiesta di pagamento; la Corte di cassazione non ha stabilito se tale momento coincidesse con la richiesta del 2005 o dipendesse da ulteriori presupposti.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La natura del vizio accertato, che impone un nuovo esame delle condizioni di polizza riservato al giudice di merito, esclude la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., sollecitata dalla ricorrente.

    Quando il vizio accertato richiede un nuovo esame delle condizioni contrattuali riservato al giudice di merito, la Corte di cassazione non può decidere la causa nel merito e deve disporre il rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e determina la nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico seguito, oppure è perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • È viziata da motivazione apparente la decisione che non risponde in modo intelligibile a una questione specifica e decisiva devoluta in appello, quando la risposta richiede l’esame delle clausole contrattuali e la sentenza non chiarisce né il significato attribuito a tali clausole né la ragione per cui esclude la loro rilevanza.
  • Quando la decorrenza della prescrizione dipende dall’individuazione del momento in cui una garanzia è divenuta esigibile, il giudice deve esaminare le relative condizioni contrattuali e spiegare se la richiesta di pagamento sia sufficiente oppure se occorrano ulteriori presupposti; la mera indicazione di un successivo provvedimento quale fondamento del credito non risolve la questione se non chiarisce il rapporto con le clausole della garanzia.
  • Se l’accoglimento del ricorso per un vizio motivazionale impone un nuovo esame delle condizioni contrattuali riservato al giudice di merito, la Corte di cassazione non decide la controversia nel merito, ma cassa con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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