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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27001/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Il ricorrente, dopo aver ottenuto un accertamento tecnico preventivo, agiva contro la locatrice dell'appartamento in cui abitava e contro la società che aveva installato e curato la manutenzione della caldaia, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni derivati da un incendio occorso nell'abitazione il 22 settembre 2015, quantificati in euro 120.000 oltre accessori. Le convenute si costituivano resistendo e chiamando in manleva le rispettive compagnie assicurative. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente proponeva un solo motivo, formalmente denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, ma in concreto contestando la ricostruzione causale dell'incendio operata dai giudici di merito, con argomentazioni dirette a sostenere una diversa origine del rogo basata sulla posizione dei danni e sulla direzione di bruciature e annerimenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non integrava una reale denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, ma mirava soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico controverso, cioè la causa dell'incendio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascun controricorrente e, ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di euro 1750 a ciascuno di essi e di euro 500 alla cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto storico operata dai giudici di merito.
  • Se la censura mira in sostanza a contestare la causa di un evento dannoso sulla base di una lettura alternativa delle emergenze probatorie, il motivo è inammissibile perché esula dal controllo di legittimità.
  • La formulazione del motivo deve individuare un fatto storico realmente omesso e decisivo, non potendo ridursi a una critica alla motivazione o alla ricostruzione fattuale del giudice di appello.
  • La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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