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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14302/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano sostenendo: contraddittorietà e inaffidabilità delle dichiarazioni della persona offesa (contrasto tra querela e integrazioni del 9 novembre e 5 febbraio 2016) e carenza di riscontri esterni; la fattispecie relativa all'auto Mercedes avrebbe dovuto essere qualificata come illecito civile; errori nella determinazione della pena da parte del giudice di primo grado e nella valutazione degli aumenti per la continuazione da parte della Corte d'appello, con contestuale denuncia di una possibile reformatio in peius a seguito della riqualificazione dell'episodio dell'autovettura in appropriazione indebita; e infine censuravano il rigetto delle attenuanti generiche, ritenendolo non coerente con il capo di imputazione e i casellari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna purché il giudice di merito ne motivi la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; nel caso concreto la Corte d'appello ha adeguatamente motivato e indicato riscontri (registrazione di conversazione, documentazione dei versamenti, messaggi WhatsApp) e ha rilevato l'inconsistenza della versione difensiva. Sulla pena, la Corte d'appello ha correttamente precisato i criteri di calcolo degli aumenti per continuazione; non si è configurata una reformatio in peius. Quanto alle attenuanti generiche, la loro esclusione è rimasta un giudizio di fatto correttamente motivato richiamando precedenti penali, modalità del fatto e danno. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione agli aumenti per la continuazione e al calcolo della pena complessiva; la Corte d'appello ha precisato i criteri di applicazione degli aumenti senza peggiorare il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado.

  • art. 640 cod. pen. (cpv. n.2)

    Norma sulla truffa con atti di raggiro; contestata in primo grado per gli episodi di somministrazione di denaro e consegne.

  • art. 61 cod. pen. (n.2)

    Richiamato come riferimento alle circostanze aggravanti inizialmente contestate e poi escluse in appello.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ribadisce che le regole di cui a tale disposizione non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna se il giudice valuta e motiva la loro credibilità e attendibilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alle attenuanti generiche: la loro valutazione è giudizio di fatto e la loro esclusione è legittima se il giudice fornisce motivazione congrua e non contraddittoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che la parte che propone ricorso, se rigettato, sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione di quelle della parte civile.

Massime di principio

  • La dichiarazione della persona offesa può, se credibile e adeguatamente motivata dal giudice, costituire da sola base di condanna; il giudice di merito ha ampi margini di valutazione e la Cassazione interviene solo per manifeste contraddizioni.
  • La riqualificazione del fatto in sede d'appello non determina automaticamente una reformatio in peius: occorre valutare l'effettivo trattamento sanzionatorio comparato con il primo grado.
  • La determinazione degli aumenti per continuazione richiede esplicitazione dei criteri di calcolo; l'appello può precisarli senza violare il divieto di reformatio in peius se il risultato non è peggiorativo.
  • La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto con ampia discrezionalità del giudice e non è sindacabile in Cassazione salvo carenze motivazionali manifeste.
  • La presenza di riscontri documentali (registrazioni, bonifici, messaggi) rafforza la credibilità della persona offesa e rende la valutazione probatoria meno vulnerabile alle censure difensive.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese processuali e quelle sostenute dalla parte resistente o civile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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