Cassazione Penale, Sentenza n. 14302/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano sostenendo: contraddittorietà e inaffidabilità delle dichiarazioni della persona offesa (contrasto tra querela e integrazioni del 9 novembre e 5 febbraio 2016) e carenza di riscontri esterni; la fattispecie relativa all'auto Mercedes avrebbe dovuto essere qualificata come illecito civile; errori nella determinazione della pena da parte del giudice di primo grado e nella valutazione degli aumenti per la continuazione da parte della Corte d'appello, con contestuale denuncia di una possibile reformatio in peius a seguito della riqualificazione dell'episodio dell'autovettura in appropriazione indebita; e infine censuravano il rigetto delle attenuanti generiche, ritenendolo non coerente con il capo di imputazione e i casellari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna purché il giudice di merito ne motivi la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; nel caso concreto la Corte d'appello ha adeguatamente motivato e indicato riscontri (registrazione di conversazione, documentazione dei versamenti, messaggi WhatsApp) e ha rilevato l'inconsistenza della versione difensiva. Sulla pena, la Corte d'appello ha correttamente precisato i criteri di calcolo degli aumenti per continuazione; non si è configurata una reformatio in peius. Quanto alle attenuanti generiche, la loro esclusione è rimasta un giudizio di fatto correttamente motivato richiamando precedenti penali, modalità del fatto e danno. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato in relazione agli aumenti per la continuazione e al calcolo della pena complessiva; la Corte d'appello ha precisato i criteri di applicazione degli aumenti senza peggiorare il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado.
Norma sulla truffa con atti di raggiro; contestata in primo grado per gli episodi di somministrazione di denaro e consegne.
Richiamato come riferimento alle circostanze aggravanti inizialmente contestate e poi escluse in appello.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che le regole di cui a tale disposizione non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna se il giudice valuta e motiva la loro credibilità e attendibilità.
Riferimento alle attenuanti generiche: la loro valutazione è giudizio di fatto e la loro esclusione è legittima se il giudice fornisce motivazione congrua e non contraddittoria.
Prevede che la parte che propone ricorso, se rigettato, sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione di quelle della parte civile.
Massime di principio
- La dichiarazione della persona offesa può, se credibile e adeguatamente motivata dal giudice, costituire da sola base di condanna; il giudice di merito ha ampi margini di valutazione e la Cassazione interviene solo per manifeste contraddizioni.
- La riqualificazione del fatto in sede d'appello non determina automaticamente una reformatio in peius: occorre valutare l'effettivo trattamento sanzionatorio comparato con il primo grado.
- La determinazione degli aumenti per continuazione richiede esplicitazione dei criteri di calcolo; l'appello può precisarli senza violare il divieto di reformatio in peius se il risultato non è peggiorativo.
- La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto con ampia discrezionalità del giudice e non è sindacabile in Cassazione salvo carenze motivazionali manifeste.
- La presenza di riscontri documentali (registrazioni, bonifici, messaggi) rafforza la credibilità della persona offesa e rende la valutazione probatoria meno vulnerabile alle censure difensive.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese processuali e quelle sostenute dalla parte resistente o civile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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