Cassazione Penale, Ordinanza n. 13952/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Un soggetto in espiazione di una pena complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione, risultante dalla continuazione tra due condanne definitive per detenzione e porto di arma aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., usura continuata e tentata estorsione, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova al servizio sociale, in subordine la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. o la semilibertà. Il Tribunale ha rigettato le richieste ritenendo non favorevole, in prospettiva risocializzante, la condotta di vita del condannato e valorizzando anche la pendenza di procedimenti penali a suo carico. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che l'ordinanza sarebbe priva di adeguata motivazione o comunque manifestamente illogica, per aver trascurato il percorso di recupero già compiuto e per avere effettuato una valutazione sussuntiva lacunosa ai fini della meritevolezza dei benefici richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché consistenti in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità e non accompagnate da una specifica critica delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza impugnata. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato compiutamente e in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, esercitando il proprio potere discrezionale nel negare i benefici alla luce dei procedimenti penali pendenti e della condotta di vita del condannato, ritenuti elementi che imponevano cautela. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione, ma le doglianze proposte sono state ritenute in realtà censure di merito non scrutinabili in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude la sussistenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354
Norma invocata per la richiesta di detenzione domiciliare alternativa, non concessa dal tribunale di sorveglianza.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni del tribunale di sorveglianza, non sono ammissibili censure che si risolvano in una rilettura del merito o in mere doglianze fattuali, se non accompagnate da una specifica confutazione delle argomentazioni della decisione impugnata.
- La valutazione di meritevolezza per l'accesso ai benefici penitenziari rientra nel potere discrezionale del giudice di sorveglianza e può essere sorretta dal rilievo negativo dei precedenti o dei procedimenti penali pendenti e della condotta di vita del condannato, quando tali elementi inducano cautela in chiave risocializzante.
- La motivazione è logicamente sufficiente quando dà conto, in modo complessivo e non contraddittorio, delle ragioni per cui il percorso trattamentale e le prospettazioni difensive non sono ritenuti idonei a superare gli indici ostativi alla concessione della misura.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ove non ricorrano ipotesi di esonero.
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