Cassazione Penale, Sentenza n. 31423/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata al La Torre per un tentativo di estorsione. I motivi sollevati dai difensori erano: nullità per il parziale e ritardato rilascio del materiale captativo (omesso rilascio di tutte le fonie), inutilizzabilità delle captazioni RIT 1247/2018 e 1265/2018 per motivazioni autorizzative superficiali, violazioni procedurali e inutilizzabilità delle dichiarazioni di Francesco De Nisi (con richiesta di retrodatazione dell'iscrizione del procedimento), censura sulla ricostruzione della responsabilità concorsuale e mancanza di prova del mandato conferito al La Torre, dedotta inattendibilità e collusione del De Nisi, vizio di motivazione circa l'aggravante mafiosa, e contestazione delle esigenze cautelari non congruamente motivate (si chiedeva misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che l'ordinanza del GIP del 10/01/2023, disponendo l'immediata liberazione di Gianfranco La Torre se non detenuto per altra causa. Sul piano motivazionale: i primi tre motivi (rilascio captazioni, utilizzabilità delle fonie e retrodatazione/irregolarità della iscrizione a ruolo) sono stati ritenuti infondati o generici; invece è stato accolto il quarto motivo nella parte principale perché la gravità indiziaria a carico del La Torre è risultata apodittica e insufficiente: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non abbia adeguatamente criticato e motivato il collegamento tra la condotta attribuita al ricorrente (proposta di impiego di una ditta riconducibile a Ripepi) e l'oggetto dell'estorsione (le ingenti somme di denaro), basandosi su elementi captativi deboli e su addizioni di elementi senza il necessario nesso probatorio. La questione sull'aggravante mafiosa è stata assorbita dall'annullamento per carenza di gravità indiziaria. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria (art. 626 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 110, 112, comma 1 n.2, 56-629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 1 e 3 n.3, 416-bis.l. cod. pen.
Norme richiamate nell'imputazione a titolo descrittivo dei reati contestati (concorso, estorsione e circostanze aggravanti/reati connessi). La Corte non entra nel merito della qualificazione penale sostanziale ma valuta la sufficienza degli indizi a supporto della misura cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'aggregazione/esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; usata solo in ordine alla forma di esposizione dei motivi.
artt. 63 e 191 cod. proc. pen.
violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa per censurare l'utilizzo delle dichiarazioni testimoniali (De Nisi). La Corte ha valutato la questione sull'utilizzabilità come genericamente proposta e, in ogni caso, non determinante rispetto all'accertamento della gravità indiziaria.
violazione dell'art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto tale motivo assorbito dopo l'accertamento della carenza di gravità indiziaria.
art. 88-bis d. leg.vo n.150/2022 e art. 335-quater cod. proc. pen.
secondo l'art. 88-bis d. leg.vo n.150/2022, l'art. 335-quater cod. proc. pen. non si applica alla fattispecie in esame
La Corte ha richiamato la novella normativa per escludere la possibilità di retrodatare l'iscrizione del procedimento nella maniera prospettata dalla difesa; quindi la pretesa retrodatazione è stata ritenuta infondata.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria da eseguire in conseguenza dell'annullamento e della liberazione disposta.
Massime di principio
- Per reggere una custodia cautelare per estorsione è necessaria una gravità indiziaria specifica e ben motivata: non è sufficiente addizionare indizi eterogenei senza esplicitare il nesso logico tra di essi e l'evento estorsivo (somme richieste).
- Le captazioni ambientali o telefoniche devono essere efficacemente rappresentate e commentate in motivazione; l'assenza di una critica argomentata alle valutazioni difensive può rendere apodittico e insufficiente il quadro indiziario.
- Le censure procedurali relative al rilascio di materiale captativo vanno provate con precisione: un rilascio parziale non produce automaticamente la nullità se la difesa ha comunque potuto sviluppare la propria posizione sul materiale effettivamente fornito.
- Le dichiarazioni di collaboratori o testi coinvolti in altri procedimenti possono essere utilizzate, ma il loro valore probatorio e la attendibilità devono essere valutati e motivati dal giudice; deduzioni generiche di inattendibilità non sono di per sé decisive.
- La richiesta di applicazione di aggravanti (es. contesto mafioso) richiede specifiche argomentazioni nel provvedimento, non deduzioni apodittiche; la loro affermazione senza adeguata motivazione è vulnerabile in sede di impugnazione.
- Contestare la sussistenza delle esigenze cautelari è efficace quando si dimostra che le esigenze conservative (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) non sono sorrette da elementi concreti e attuali; la distanza temporale dal fatto e l'assenza di rilievi penali anteriori/posteriori sono fattori rilevanti.
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