Cassazione Penale, Sentenza n. 21159/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/11/2022 che ha rigettato l'appello avverso il diniego della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9-10-1990 n.309. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di pericolosità attuale e concreta e la non sussistenza del rischio di reiterazione: ha prodotto documenti attestanti il rispetto degli obblighi durante precedenti arresti domiciliari (condanna del 26/05/2020 e successiva buona condotta), informazioni di polizia positive, la distanza del luogo richiesto per i domiciliari rispetto all'area operativa, l'assenza di contatti con associati e l'insufficienza della valutazione dei quantitativi senza consulenza tossicologica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le valutazioni del Tribunale fossero adeguatamente motivate e fondate su specifiche circostanze di fatto: numero di episodi contestati, cospicuità dei quantitativi (es. 2 kg acquistati il 7/11/2019; 1 kg in altra vicenda), continui contatti con "Russo Alessandro" (soggetto di vertice), tenore delle intercettazioni che evidenziava rapporto consolidato e funzione di intermediario, numerosi precedenti penali, radicamento e struttura complessa dell'associazione anche con rete internazionale, e la necessità di recidere i contatti con l'ambiente criminale. Per questi motivi il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con misura meno afflittiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9-10-1990, n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti relativa a produzione, traffico e detenzione; i fatti contestati al ricorrente sono connessi a questa disposizione
art. 74 d.P.R. 9-10-1990, n. 309
Aggravante o riferimento alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; in passato ha giustificato l'applicazione della custodia cautelare quando sussistano gravi indizi, ma occorre sempre valutare esigenze cautelari concrete
Parametro sulla misura cautelare della custodia in carcere: la Corte ricorda che il giudice deve motivare adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari e che, anche per reati connessi a stupefacenti, possono essere calibrate misure meno afflittive se le circostanze concrete lo consentono
Legge 16-4-2015 n. 47 (modifica art. 275 c.p.p.)
Rilevata la modifica normativa che ha inciso sulla disciplina dell'applicazione della custodia cautelare per reati di stupefacenti e sul necessario bilanciamento con misure alternative
Giurisprudenza costituzionale e CEDU (Corte cost. 22-7-2011 n. 231; CEDU, 3-3-2009, Hilgartner c. Polonia)
Principio secondo cui l'assenza di elementi che attestino un concreto rischio cautelare impedisce di giustificare la detenzione per l'intera durata del processo; tuttavia il giudice nazionale deve valutare caso per caso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti successivi alla decisione di inammissibilità e alla condanna alle spese in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La decisione di applicare o mantenere la custodia in carcere per reati connessi agli stupefacenti deve essere motivata su elementi concreti e attuali di pericolosità e rischio di reiterazione; non è automatica anche per associazioni di traffico
- Il giudice di merito può valutare la possibilità di misure cautelari alternative quando risultino elementi concreti che rendano improbabile la prosecuzione dell'attività delittuosa da parte dell'indagato; però il giudice ha ampia discrezionalità, purché motivata
- Elementi come quantitativi rilevanti, ruolo nell'associazione (es. contatti con vertici, funzione di intermediario), precedenti penali, persistenza di una struttura organizzata e reti estere pesano fortemente a favore della custodia cautelare
- La documentazione difensiva (buona condotta durante precedenti domiciliari, richieste di collocazione in luogo distante dall'area operativa, mancanza di contatti con associati) deve essere attentamente considerata e il giudice ha un obbligo motivazionale più intenso se la difesa produce elementi idonei a escludere esigenze cautelari
- In sede di legittimità (Cassazione) le valutazioni di merito sui fatti sono sindacabili solo nei limiti della adeguatezza e logicità della motivazione; quindi l'impugnazione basata su fatto non adeguatamente ricostruito rischia di essere dichiarata inammissibile
- Quando la difesa vuole ottenere misure meno afflittive è utile produrre elementi concreti che dimostrino l'impossibilità di ripristinare i contatti con l'ambiente criminale (es. trasferimento reale, garanzie territoriali, vincoli familiari) e dati probatori (certificazioni, testimonianze, consulenze) che possano incidere sulla valutazione del rischio
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