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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5427/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione sotto l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada): il Tribunale, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste per il reato contestato, in particolare la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo (quest'ultimo indicato come di proprietà dell'imputato nel capo di imputazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida e all'omessa confisca del veicolo. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo giudizio esclusivamente su tali punti, confermando il principio secondo cui, anche nelle sentenze di patteggiamento, devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il titolo di reato.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada)

    Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici comporta di diritto l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente e confisca del veicolo) anche quando la pena è stata applicata con procedura di patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); non esonera il giudice dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie previste dalla legge per il reato.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, di disporsi sulle sanzioni accessorie; in concreto è richiamato per confermare l'obbligo di applicare le sanzioni amministrative accessorie nel patteggiamento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso anche contro sentenze di patteggiamento che omettano l'applicazione di misure o sanzioni obbligatorie.

  • Sentenze Sezioni Unite (es. Sez. U., n. 21368/2019 Savin; Sez. U., n. 21369/2019 Melzani)

    Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019; Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019

    Hanno stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento che omettono l'applicazione di misure di sicurezza obbligatorie o sanzioni amministrative, sulla base dell'inquadramento sistematico degli istituti e dei principi costituzionali di garanzia del processo.

  • art. 111 Cost.

    art. 111, sesto e settimo comma

    Fornisce la base costituzionale per il controllo giurisdizionale pieno delle sentenze e per la non derogabilità, nell'accordo tra le parti, di talune statuizioni imposte dall'ordinamento.

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. U. n. 8488/1998 Bosio; Sez. 4, n. 37804/2018 Castiello)

    varie pronunce citate in motivazione

    Conferma il principio secondo cui, anche in caso di patteggiamento, devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie di diritto connesse al reato; l'omissione è rilevabile in cassazione.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) non esonera il giudice dall'applicare le sanzioni amministrative accessorie che la legge prevede obbligatoriamente per il reato: tali misure non sono negoziabili dalle parti.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., contro sentenze di patteggiamento che omettano l'applicazione di misure o sanzioni obbligatorie previste dalla legge.
  • Per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (art. 186, comma 7, cod. strada) la sospensione della patente e la confisca del veicolo sono sanzioni accessorie obbligatorie; la loro omissione determina annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio su tali profili.
  • Se il veicolo è indicato come di proprietà dell'imputato nel capo di imputazione, la confisca diventa misura obbligatoria e non può essere omessa nel decreto/sentenza che formalizza l'accordo.
  • In caso di omissione di misure obbligatorie, la Corte di Cassazione annulla limitatamente a quelle statuizioni ed dispone il rinvio al giudice di merito per l'istruttoria o la statuizione integrativa senza rimettere in discussione l'intero accordo sulle altre condizioni.
  • La difesa e la parte pubblica dovrebbero vigilare, già in sede di formulazione e omologa del patteggiamento, affinché tutte le sanzioni obbligatorie previste dalla legge siano indicate ed applicate, perché l'omissione è suscettibile di impugnazione da parte del pubblico ministero.

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