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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23687/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia che, pur avendo dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente censura la competenza del giudice a irrogare tale sanzione dopo l'estinzione del reato, sostenendo che, in base all'art. 224, comma 3, cod. strada e alla giurisprudenza di legittimità, la determinazione sull'applicazione della sospensione della patente in caso di estinzione per messa alla prova spetti al Prefetto e non all'autorità giudiziaria, in quanto la messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, eliminando tale statuizione. La Corte ha precisato che, quando il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., la competenza ad irrogare la sospensione della patente spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada; ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Cosenza per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso di specie costituisce il fatto di reato originario per il quale era instaurata la procedura (con rilevazione di tassi alcolemici).

  • Codice della Strada, art. 224, comma 3

    Stabilisce la competenza del Prefetto a irrogare sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione della patente; la Corte interpreta questa norma come riferibile anche al caso in cui il reato sia estinto per esito positivo della messa alla prova, attribuendo quindi al Prefetto la valutazione sull'applicazione della sospensione.

  • Codice Penale, art. 168-ter, comma 2

    Prevede l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; la norma chiarisce che tale estinzione non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, lasciando però alla disciplina speciale (art. 224 cod. strada) l'individuazione della competente autorità per la loro applicazione.

  • Codice della Strada, artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis

    Riferiti agli istituti sostitutivi (ad es. lavoro di pubblica utilità) che hanno natura e competenze diverse: la Corte distingue queste ipotesi dalla messa alla prova, rilevando che per le sanzioni sostitutive previste da tali commi il giudice può operare diversamente rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), la competenza a irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente spetta al Prefetto (art. 224, comma 3 c.d.s.) e non al giudice che ha dichiarato l'estinzione.
  • La messa alla prova è causa di estinzione del reato che prescinde dall'accertamento della responsabilità penale; ciò giustifica che le valutazioni sulle sanzioni amministrative accessorie siano rimesse all'autorità amministrativa.
  • Il giudice che pronuncia l'estinzione del reato non può applicare la sospensione della patente: la statuizione deve essere eliminata e gli atti sono trasmessi alla Prefettura competente per l'eventuale irrogazione amministrativa.
  • Occorre distinguere tra sanzioni sostitutive di natura penale (es. lavoro di pubblica utilità) previste espressamente per alcune fattispecie e le sanzioni amministrative accessorie la cui competenza è disciplinata dalla normativa amministrativa (art. 224 c.d.s.).
  • Nella prassi, dopo una estinzione per messa alla prova, la cancelleria deve trasmettere copia della sentenza e/o atti al Prefetto competente, che valuterà l'eventuale applicazione della sospensione; le eventuali contestazioni della decisione prefettizia seguiranno i rimedi previsti dalla normativa amministrativa.

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