Cassazione Civile, Ordinanza n. 38978/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
Una candidata a un concorso pubblico per l’assunzione di agenti di polizia municipale impugnava il bando e la graduatoria finale, deducendo che la commissione non aveva valutato correttamente il titolo di laurea in scienze politiche e le pregresse attività lavorative. Il TAR aveva ritenuto infondata la censura relativa alla laurea, perché il titolo era stato indicato solo nel curriculum e non nella domanda, senza voto di laurea e senza altri elementi necessari alla valutazione; aveva invece accolto le doglianze sui titoli di servizio. Il Consiglio di Stato, in riforma, aveva ritenuto che, una volta riconosciuto il possesso del titolo di studio, residuasse solo un’incertezza sul voto di laurea e che la commissione potesse attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990 per chiedere chiarimenti senza ledere la par condicio. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, denunciando eccesso di potere giurisdizionale e sostenendo che il Consiglio di Stato avesse stravolto le norme applicabili, creando di fatto una regola ad hoc e applicando il soccorso istruttorio in assenza dei presupposti di legge.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che le censure del Comune mirassero in realtà a contestare il modo in cui il Consiglio di Stato aveva interpretato e applicato l’art. 6 L. 241/1990 nella vicenda concreta, cioè un possibile error in iudicando o in procedendo, e non un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Il giudice amministrativo non aveva invaso la sfera riservata al legislatore né negato tutela per difetto di giurisdizione: aveva esercitato la propria attività ermeneutica nel definire presupposti e limiti del soccorso istruttorio. Il Comune è stato quindi condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È stata esaminata come base del c.d. soccorso istruttorio; la Corte ribadisce che l’interpretazione dei suoi presupposti, anche se contestata, rientra nell’attività giurisdizionale del giudice amministrativo e non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come veicolo del motivo di impugnazione per giurisdizione, ma la Corte osserva che il vero oggetto della doglianza non era un difetto di giurisdizione.
È la norma effettivamente rilevante per il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.
art. 111, comma ottavo, Cost.
Delimita il controllo della Cassazione ai soli vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione, non alle scelte ermeneutiche del giudice speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è ammissibile solo se si denuncia un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ossia uno sconfinamento nei poteri del legislatore/discrezionalità amministrativa o la decisione su materia attribuita ad altro plesso giurisdizionale.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice speciale interpreti in modo estensivo o sistematico una norma, anche ricavandone la regola applicabile dal coordinamento tra disposizioni e dalla ratio del sistema.
- Le censure che investono l’erronea interpretazione o applicazione della norma sostanziale o processuale da parte del giudice amministrativo configurano, al più, errores in iudicando o in procedendo, non sindacabili come vizi di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.
- Il soccorso istruttorio, quando ritenuto applicabile dal giudice amministrativo in una procedura concorsuale, è tema di legittimità dell’esercizio della funzione giurisdizionale e non di limiti esterni della giurisdizione, salvo che venga creata una norma del tutto avulsa dal sistema.
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