Cassazione Civile, Ordinanza n. 17352/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equo indennizzo proposta ai sensi della legge Pinto per la durata irragionevole di un giudizio di risarcimento danni iniziato nel 2014 davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e definito nel 2022. La Corte d'appello di Napoli aveva inizialmente liquidato un indennizzo e, in sede di opposizione del Ministero, aveva poi rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione, ritenendo che il rimedio preventivo richiesto dall'art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001 fosse stato comunque esperito perché il giudice del processo presupposto aveva deciso all'udienza con trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pur in mancanza di un'istanza di parte. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, sostenendo che la mera decisione del giudice con il rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c. non equivale all'adempimento richiesto alla parte, poiché l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale avrebbe dovuto essere espressamente presentata dalla parte almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata. La resistente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della disciplina, deducendo la lesione del diritto di difesa e del diritto all'equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della previsione che impone, quale rimedio preventivo, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2020 e la giurisprudenza che considera i rimedi preventivi specifici, effettivi e compatibili con la CEDU. Nel merito, ha censurato la Corte territoriale per avere equiparato alla presentazione dell'istanza di parte la sola circostanza che il giudice avesse comunque disposto d'ufficio la trattazione orale e deciso la causa in udienza. La Cassazione ha osservato che la norma richiede un'iniziativa della parte, da esercitarsi tempestivamente, e che nel caso concreto l'omissione dell'istanza si era già consumata al momento in cui il giudice aveva fissato l'udienza di discussione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta dalla parte resistente. Ha inoltre condannato quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, L. n. 89 del 2001
inammissibile se il soggetto che la propone non ha esperito i rimedi preventivi alla irragionevole durata del processo
La domanda di equa riparazione è improponibile/inammissibile quando la parte non abbia previamente utilizzato il rimedio preventivo previsto dalla legge; la sola decisione del giudice con trattazione orale non sostituisce l'istanza della parte.
istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Costituisce uno specifico rimedio preventivo alla durata irragionevole del processo e deve essere attivato dalla parte nel termine previsto.
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001
termini di ragionevole durata
Serve come parametro temporale per verificare la tempestività del rimedio preventivo e la sua mancata attivazione.
Il rito della decisione a seguito di trattazione orale integra il modello accelerato richiamato dalla legge Pinto, ma la sua applicazione presuppone l'istanza di parte nei casi previsti.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla resistente come parametro di legittimità costituzionale, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla resistente insieme all'art. 24 Cost., senza accoglimento della questione.
artt. 6 e 13 CEDU
La Corte ha richiamato la conformità della disciplina ai principi convenzionali, valorizzando la funzione preventiva ed effettiva del rimedio.
Massime di principio
- Il rimedio preventivo contro la durata irragionevole del processo, quando la legge lo configura come onere della parte, deve essere effettivamente e tempestivamente esercitato; non è sufficiente che il giudice adotti d'ufficio un modulo decisorio accelerato.
- Ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, la verifica deve concentrarsi sull'avvenuto esperimento del rimedio previsto dalla legge nel processo presupposto, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina speciale.
- La sanzione di inammissibilità per mancato esperimento del rimedio preventivo non è di per sé irragionevole o sproporzionata, poiché risponde a un modello che privilegia la prevenzione della durata eccessiva del processo.
- L'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., quando prevista come rimedio preventivo, richiede un'iniziativa di parte e non può considerarsi surrogata dalla scelta del giudice di decidere in udienza.
- In presenza di un fatto processuale pacifico e di una disciplina applicabile chiara, la Corte di cassazione può cassare il decreto impugnato e decidere nel merito sulla sola base dell'accertato mancato esperimento del rimedio preventivo.
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