Cassazione Civile, Ordinanza n. 17190/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro 2004. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello l'Amministrazione finanziaria aveva ottenuto riforma favorevole. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018 e ha prodotto documentazione attestante l'integrale pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso conseguente all'adesione alla definizione agevolata e al pagamento integrale delle somme dovute. Per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando la modalità di definizione della controversia. Ha inoltre escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della disciplina e la non applicabilità del meccanismo in caso di sopravvenuta inammissibilità/estinzione dovuta alla definizione della lite.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata della controversia consente la chiusura del contenzioso a seguito dell'adesione della parte e del pagamento delle somme dovute.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato ha funzione sanzionatoria contro impugnazioni dilatorie o pretestuose e non opera nelle ipotesi di sopravvenuta inammissibilità/estinzione connessa alla definizione della controversia.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata della controversia e documenta l'integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
- La compensazione delle spese può essere disposta integralmente quando l'estinzione del giudizio deriva dalla particolare modalità di definizione della lite.
- L'ulteriore contributo unificato ha natura sanzionatoria ed è volto a disincentivare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; non si applica automaticamente in presenza di estinzione sopravvenuta del giudizio per effetto di definizione agevolata.
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