Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00924/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 15 marzo 2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis c.p. La Corte rileva però che tale questione non era stata previamente dedotta come motivo di appello, determinando un'interruzione della catena devolutiva; inoltre osserva che, comunque, la censura sarebbe manifestamente infondata. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione sull'aggravante ex art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. non potesse essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, perché non devoluta in appello; ha inoltre aggiunto che la doglianza sarebbe stata comunque manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La circostanza aggravante prevista dalla norma è indicata come oggetto della censura, ma la Corte non entra nel merito perché la questione non era stata devoluta in appello; richiama comunque la manifesta infondatezza del motivo.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per affermare che non è proponibile per la prima volta in cassazione una questione non oggetto di motivi di gravame, a tutela della catena devolutiva e del corretto perimetro del sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni che non siano state oggetto di specifici motivi di appello, poiché ciò interrompe la catena devolutiva e impedisce il controllo di cassazione su punti della decisione sottratti al contraddittorio di secondo grado.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una censura non devoluta in appello rende il ricorso inammissibile, anche quando la doglianza sia formulata come violazione di legge o vizio di motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Se la censura è comunque esaminata in via incidentale, la Corte può rilevarne la manifesta infondatezza quale ulteriore ragione a sostegno dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.