Sentenza n. 3120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica che ha annullato d’ufficio il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero aveva ottenuto la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva successivamente annullato d’ufficio il decreto concessorio, richiamando un procedimento penale relativo alla manipolazione illecita di numerose pratiche di cittadinanza da parte di una dipendente ministeriale, condannata in via definitiva per accesso abusivo a sistema informatico e detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso. Secondo l’Amministrazione, la pratica dell’interessato era stata definita favorevolmente in assenza della necessaria istruttoria, in particolare quanto al requisito reddituale, e risultava compresa nell’elenco delle pratiche irregolari trasmesso alla Procura. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, l’interessato ha dedotto la propria estraneità ai fatti penalmente rilevanti, l’assenza di indagini o imputazioni a suo carico, l’insufficienza del mero inserimento della pratica nell’elenco delle irregolarità, il difetto di una verifica individuale dei requisiti reddituali, di residenza e di integrazione sociale, il difetto di istruttoria e motivazione, nonché l’erronea applicazione dell’autotutela e la violazione del legittimo affidamento. Ha inoltre chiesto l’acquisizione integrale del fascicolo amministrativo relativo alla pratica di cittadinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. I motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. La manipolazione abusiva della pratica, accertata nell’ambito del procedimento penale e collegata alla condotta illecita della funzionaria ministeriale, integra un grave e insanabile difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’annullamento d’ufficio del decreto concessorio. Il giudice ha ritenuto sussistente il nesso tra la genesi del provvedimento di concessione e la fattispecie criminosa, anche perché la pratica risultava inclusa nell’elenco delle irregolarità con indicazione dell’utilizzo illecito delle credenziali, della definizione anticipata e della mancata richiesta del casellario aggiornato. La circostanza che il decreto fosse stato formalmente adottato dopo valutazioni di più livelli dell’ufficio non ha escluso il vizio, poiché l’istruttoria originaria risultava compromessa. È stata respinta anche la censura di applicazione automatica o eccessivamente estensiva dell’autotutela: secondo il Collegio, trovava applicazione l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 nel testo vigente ratione temporis, e il termine previsto dalla norma non opera rigidamente per i provvedimenti di concessione della cittadinanza, non assimilabili a meri atti attributivi di vantaggi economici. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguatamente dimostrato che, alla luce degli esiti penali, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, respingendo la richiesta di istruttoria. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda e delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa del precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
È applicabile all’annullamento d’ufficio del provvedimento di concessione della cittadinanza; il termine previsto dalla disposizione non opera rigidamente per tali provvedimenti, che non sono assimilabili a meri atti attributivi di vantaggi economici.
artt. 615-ter e 615-quater c.p.
Rilevano in quanto le condotte della dipendente ministeriale sono state accertate penalmente come accesso abusivo a sistema informatico e utilizzo illecito di credenziali, incidendo sulla genuinità dell’istruttoria delle pratiche di cittadinanza.
Massime di principio
- La manipolazione abusiva di una pratica amministrativa da parte di un dipendente pubblico, quando incida sulla raccolta, verifica o valutazione degli elementi necessari per il provvedimento finale, integra un grave e insanabile difetto di istruttoria idoneo a giustificare l’annullamento d’ufficio del provvedimento adottato.
- L’annullamento d’ufficio di una concessione di cittadinanza non richiede necessariamente che il beneficiario sia stato coinvolto penalmente nei fatti illeciti: è sufficiente che l’Amministrazione dimostri, con elementi riferibili alla specifica pratica, il nesso tra la condotta illecita e la compromissione dell’istruttoria sulla quale si fonda il provvedimento concessorio.
- Per valutare la legittimità dell’autotutela su una concessione di cittadinanza occorre verificare il rapporto tra il vizio dell’istruttoria originaria e la concreta spettanza del beneficio; tuttavia, quando l’istruttoria risulti radicalmente compromessa e gli elementi penali dimostrino che il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato senza l’irregolarità, l’annullamento non costituisce un automatismo illegittimo.
- Il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non opera rigidamente nei confronti dei provvedimenti di concessione della cittadinanza, i quali non sono assimilabili a meri atti attributivi di vantaggi economici.
- La provenienza formale del decreto concessorio da organi competenti e l’intervento di più livelli decisionali non sanano il difetto di istruttoria se la pratica sottostante è stata alterata o definita sulla base di dati e verifiche illecitamente manipolati.
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