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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01105/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di liquidazione giudiziale dei compensi e dei diritti professionali proposta da un avvocato per l'attività svolta in favore del cliente in un precedente contenzioso civile. Il destinatario della domanda ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano deducendo nullità del provvedimento per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza fosse invalida perché sottoscritta soltanto dal giudice relatore e non anche dal presidente del collegio. Il resistente ha depositato atto di adesione al ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati seguono il rito dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, con decisione del tribunale in composizione collegiale. Poiché, nel caso concreto, l'ordinanza conclusiva era stata sottoscritta dal solo giudice relatore e non dal presidente del collegio, il provvedimento è stato dichiarato nullo. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, affinché provveda a nuova decisione; il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della validità del provvedimento decisorio; la sua violazione è stata dedotta come causa di nullità dell'ordinanza.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità del provvedimento impugnato e la sua deducibilità in sede di impugnazione.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Le controversie sulla liquidazione degli onorari degli avvocati sono soggette a questo rito speciale e sono decise dal tribunale in composizione collegiale.

  • art. 134 c.p.c.

    L'ordinanza pronunciata fuori udienza deve essere sottoscritta dal giudice o, se collegiale, dal presidente; la mancanza della sottoscrizione del presidente integra nullità.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato, il tribunale decide in composizione collegiale secondo il rito speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011.
  • Quando il provvedimento conclusivo è pronunciato da un organo collegiale, la sottoscrizione del presidente è requisito di validità dell'ordinanza; la sola firma del giudice relatore non è sufficiente.
  • La nullità del provvedimento decisorio si converte in motivo di impugnazione e comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito in diversa composizione per una nuova decisione.
  • Un'ordinanza che definisce un rito speciale a cognizione piena, pur avendo forma di ordinanza, è provvedimento decisorio idoneo al giudicato sostanziale e quindi impugnabile con ricorso per cassazione se la legge lo prevede.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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