Cassazione Civile, Ordinanza n. 22821/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che entrambe le parti avevano manifestato in modo univoco la volontà di non proseguire il giudizio, in ragione dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ex art. 3 d.l. 119/2018, convertito in l. 136/2018, e ha compensato le spese di lite per il peculiare esito definitorio della controversia.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di varie cartelle di pagamento e del conseguente preavviso di fermo amministrativo emessi per carichi tributari e sanzioni relativi agli anni 2004-2005. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; l’agente della riscossione aveva quindi proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale perché introdotto tramite avvocato del libero foro e non secondo il regime di rappresentanza ritenuto obbligatorio dall’art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992. In Cassazione l’agente della riscossione ha proposto due motivi contro tale declaratoria di inammissibilità. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione ter') e aver versato la prima rata; anche l’agente della riscossione ha chiesto l’estinzione del giudizio dando atto dell’avvenuto pagamento dovuto ex art. 3 d.l. 119/2018.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992
regime obbligatorio di rappresentanza
richiamato dalla CTR come base dell’inammissibilità dell’appello proposto tramite avvocato del libero foro anziché tramite soggetto legittimato secondo il modello processuale tributario.
art. 3 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione
la definizione agevolata dei carichi, una volta perfezionata con i pagamenti dovuti e con la documentazione attestante gli stessi, comporta l’estinzione del giudizio pendente relativo ai carichi inclusi nella procedura.
Massime di principio
- Quando i carichi affidati all’agente della riscossione sono stati inclusi in una definizione agevolata e il relativo pagamento risulta perfezionato, il giudizio pendente sui medesimi carichi va dichiarato estinto.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata presuppone la verifica dell’effettivo perfezionamento della procedura e della produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
- La volontà univoca di entrambe le parti di non coltivare il giudizio, in presenza dell’avvenuta rottamazione dei carichi, giustifica la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese per la particolare natura definitoria della lite.
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