Cassazione Penale, Ordinanza n. 19473/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per effetto il giudizio di responsabilità già affermato nei gradi di merito per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari. Il ricorso deduceva violazione di legge per asserita assenza di motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e indeterminato, osservando che non erano indicati gli specifici elementi posti a base della censura; ciò non consentiva di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; il testo non specifica il contenuto materiale della falsa attestazione contestata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la genericità e l'indeterminatezza determinano inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura di violazione di legge o di difetto di motivazione sia formulata in modo generico, senza indicare gli specifici passaggi della decisione impugnata ritenuti erronei.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede che il ricorrente individui puntualmente gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda la doglianza, altrimenti il giudice di legittimità non può esercitare il controllo richiesto.
- Quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente coerente e il ricorso non ne indichi criticamente le ragioni di erroneità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19414/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19449/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19450/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19451/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19452/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19453/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →