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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42513/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Oliva impugnava la condanna per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) per avere apposto una catena con lucchetto che impediva l'uscita su strada pubblica a Maiorana e Garreffa il 13/09/2013. Deduceva insufficienza e vizio di motivazione: sosteneva che la catena fosse gia' nella stessa posizione all'ingresso del veicolo (quindi impossibile imputargliela), che il SUV delle vittime avrebbe potuto scavalcarla, e che le vittime erano entrate illegittimamente nella strada privata (diritto di passaggio pedonale). Ha proposto anche deduzioni sulla prescrizione, depositate in udienza successiva. Inoltre era intervenuto un precedente annullamento della Prima sentenza di cassazione per vizio di instaurazione del contraddittorio, con nuova udienza fissata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito un percorso argomentativo coerente e logicamente fondato, valorizzando la deposizione di Maiorana e gli accertamenti dei Carabinieri che attestavano che la catena, al ritorno, era agganciata e chiusa con lucchetto, rendendo impossibile il transito. La Suprema Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimita' (vietato riesaminare i fatti e la valutazione della prova salvo vizi di motivazione evidenti) e ha confermato la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 610 c.p. Ha inoltre rilevato l'irregolarita' della produzione documentale effettuata personalmente dall'imputato. La domanda sulla prescrizione e' stata considerata irrilevante perché il termine massimo si e' maturato dopo l'emissione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese civili in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    La condotta consistente nell'impedire la liberta' di movimento mediante ostacolo (es. catena con lucchetto) integra il reato di violenza privata; la violenza puo' consistere anche in mezzi "impropri" volti a coartare la volonta' altrui

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione ai vizi della motivazione: mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorieta' su aspetti essenziali; non consente la riconsiderazione dei fatti o la diversa valutazione della prova se non in presenza di detti vizi

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per il ricorso straordinario che ha consentito la revoca della precedente sentenza di cassazione per vizio procedurale relativo al contraddittorio e la fissazione di nuova udienza

  • art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137

    Prevede la possibilita' di trattazione scritta in determinati procedimenti; la trattazione scritta e' stata disposta nel processo in esame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce conseguenze economiche per la declaratoria di inammissibilita', fra cui l'onere delle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende; applicata per fissare il pagamento di euro 3.000

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per precisare che, in mancanza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilita', decorrono le conseguenze previste ma senza aggravarsi per comportamenti dolosi o gravemente colposi

  • Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez. Un. n. 47289/2003 Petrella; Sez. 5 n. 1913/2017; altre)

    Consolidato orientamento secondo cui la violenza privata puo' essere realizzata anche mediante mezzi materiali che impediscono fisicamente la liberta' di movimento e che il sindacato di legittimita' non puo' sostituirsi all'apprezzamento del merito salvo vizio di motivazione manifesto

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non puo' riesaminare i fatti o la valutazione della prova: il ricorso che si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio e' inammissibile salvo vizio grave e manifesto della motivazione
  • L'apposizione di un ostacolo fisico che impedisce l'allontanamento e' idonea a integrare il reato di violenza privata anche se l'autore afferma di esercitare un diritto o di reagire a un torto
  • La legittimita' o meno del comportamento della vittima (es. ingresso non autorizzato) non esclude automaticamente la responsabilita' penale di chi coarta la liberta' di movimento; puo' invece cambiare la qualificazione giuridica solo se emerge che si e' trattato di esercizio legittimo delle proprie ragioni non riconducibile a violenza
  • Se solo una persona ha interesse e possibilita' di attivare il mezzo impeditivo e le risultanze de visu confermano l'ostruzione, la sua presenza puo' essere logicamente valutata come prova indiziaria forte della sua responsabilita'
  • Le produzioni documentali o memoria personali depositate direttamente dall'imputato in Cassazione sono irregolari: il rapporto processuale nel giudizio di legittimita' va esercitato tramite difensore tecnico
  • Le eccezioni di prescrizione sollevate dopo l'emissione della sentenza impugnata possono essere irrilevanti ai fini dell'inammissibilita' del ricorso, se il termine si e' maturato successivamente alla sentenza impugnata
  • Quando la motivazione di merito risulta coerente e riscontrabile nei fatti accertati, la Cassazione tende a dichiarare il ricorso manifestamente infondato e ad addebitare le spese e sanzioni pecuniarie

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