Cassazione Penale, Sentenza n. 43379/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'unico motivo di ricorso deduceva erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla recidiva/aggravante: la difesa sosteneva che i precedenti dell'imputato fossero risalenti e non fosse dimostrata una progressione criminosa collegata al nuovo episodio (fatto estemporaneo), per cui la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente risposto alla censura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p. Ha ritenuto che la censura in appello fosse apodittica e non avesse svolto l'onere motivazionale necessario per far fronte alla motivazione del primo giudice, che aveva collegato i precedenti e il nuovo fatto in termini di progressione criminosa (omogeneità di reati contro il patrimonio). La Corte ha inoltre dichiarato che l'inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio anche se non dichiarata in sede di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p., comma 3 (ultima parte)
Stabilisce il vizio di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso in cassazione quando l'eventuale accoglimento della doglianza non produrrebbe alcun esito favorevole, applicata per rifiutare ricorsi che impugnano motivazioni non devolute o motivi manifestamente inammissibili
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in ordine alla mancata esclusione delle sanzioni pecuniarie anche quando il ricorso è inammissibile; impone che non sussistano ragioni di esonero dall'applicazione della sanzione
Giurisprudenza della Cassazione (massime citate)
Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019; Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019; Sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023; Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
Confermano il principio per cui non è ammesso dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice di appello o sollevare per la prima volta contestazioni sulla mancata verifica dei presupposti della recidiva quando in appello siano state presentate censure generiche e manifestamente inammissibili
Massime di principio
- Non possono essere sollevate in Cassazione questioni nuove che non siano state devolute al giudice di appello: il ricorso deve riguardare profili già trattati o effettivamente dedotti in grado d'appello
- Una censura generica e apodittica rispetto alla mancanza di collegamento tra precedenti e nuovo fatto non assolva l'onere motivazionale: occorre spiegare concretamente perché non sussista progressione criminosa
- Se il primo giudice ha motivato con riferimento alla omogeneità dei reati e alla propensione a delinquere risultante dai precedenti, il semplice richiamo all'"estemporaneità" del fatto non è sufficiente a scalfire quella motivazione
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse quando l'accoglimento non produrrebbe effetti utili; in tali casi il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende)
- In sede di impugnazione è strategico specificare e documentare l'assenza di collegamenti evolutivi tra precedenti e fatto nuovo (es. diverso modus operandi, mancanza di analogia rilevante, elementi obiettivi che smentiscano la progressione) per evitare che la censura sia ritenuta manifestamente inammissibile
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