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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta di registro proporzionale alla scrittura privata autenticata del 14 marzo 2006, denominata «atto di conferma e ratifica di atto di vendita», mentre le parti ne avevano chiesto la registrazione in misura fissa. La vendita originaria, stipulata il 15 marzo 2003 da A.A. e A.F. in favore di A.T., era stata sottoscritta per A.F. da procuratori: due firmarono il 19 marzo 2003 e B.G. il 18 aprile 2003, dopo la morte di A.F., avvenuta il 7 aprile 2003. Nel 2006 gli eredi di A.F., insieme ad A.A. e A.T., confermarono e ratificarono la vendita. L’Agenzia sosteneva, con tre motivi, che la CTR avesse omesso di valutare la partecipazione all’atto del 2006 delle altre parti della vendita; che la firma apposta da B.G. dopo la morte della mandante, e nella consapevolezza dell’estinzione della procura, rendesse il primo atto non valido e impedisse di qualificare il successivo come ratifica; e che, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 1399 c.c., l’atto del 2006 dovesse essere qualificato in base ai suoi effetti come autonomo trasferimento immobiliare, soggetto a imposta proporzionale. La CTP di Ascoli Piceno aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR delle Marche aveva confermato la decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, lasciando ferma la decisione favorevole ai contribuenti. Il primo motivo è infondato: la partecipazione delle altre parti all’atto del 2006 non esclude la ratifica, ma è giustificata dalla necessità di portarla a conoscenza dell’altro contraente e di renderla efficace. Il secondo è infondato: la consapevolezza del procuratore circa l’estinzione della procura non impedisce agli eredi di ratificare con effetto retroattivo l’attività del falsus procurator; tale consapevolezza rileva nei rapporti interni tra mandante e mandatario, non per la questione qui controversa. È infondato anche il terzo motivo: il negozio concluso senza poteri non è per ciò solo invalido o inefficace e può essere ratificato, anche quando il rappresentato sia giuridicamente esistente soltanto al momento della ratifica. La Corte non ha disposto sulle spese, poiché i contribuenti non si erano costituiti in giudizio. La pronuncia di legittimità è stata deliberata l’8 aprile 2016 e depositata il 18 maggio 2016.

Norme richiamate

  • Art. 1399 c.c.

    La ratifica disciplinata dall'art. 1399 c.c., che può essere resa anche dagli eredi con effetto retroattivo, vale a conferire efficacia, anche nei confronti dei terzi, al contratto sottoscritto dal falsus procurator indipendentemente dal fatto che questi fosse o meno a conoscenza dell'estinzione della procura al momento della stipula dell'atto.

    Gli eredi del rappresentato possono ratificare con effetto retroattivo il contratto concluso dal rappresentante senza poteri. L’efficacia della ratifica nei confronti dei terzi non dipende dalla conoscenza, da parte del rappresentante, dell’estinzione della procura.

  • Art. 1729 c.c.

    L'ignoranza, da parte del mandatario, dell'estinzione del mandato rileva solamente al fine di disciplinare i rapporti tra mandante e mandatario, a norma dell'art. 1729 c.c., posto che gli atti posti in essere dal mandatario mantengono, in tal caso, validità nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

    La regola richiamata riguarda i rapporti interni tra mandante e mandatario: l’ignoranza dell’estinzione del mandato può rilevare in tale ambito, ma non determina, nella controversia esaminata, l’inefficacia verso il mandante o i suoi eredi.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma operata dalla legge n. 134/2012

    Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo se l’elemento non esaminato è decisivo: deve poter condurre con certezza, e non soltanto con probabilità, a una decisione diversa. Nel caso concreto, le circostanze dedotte dall’Agenzia non avrebbero modificato l’esito.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    La disposizione è invocata dall’Agenzia per sostenere che l’atto presentato alla registrazione vada qualificato in base ai suoi effetti giuridici e non al nome attribuitogli dalle parti. La Corte rigetta la censura senza formulare un’autonoma interpretazione della norma, ritenendo che l’atto del 2006 fosse una ratifica efficace della vendita originaria.

Massime di principio

  • La ratifica di un contratto concluso da un falsus procurator richiede una manifestazione di volontà del rappresentato, o dei suoi eredi, diretta ad approvare il contratto e portata a conoscenza dell’altro contraente; la mera conoscenza del contratto non basta.
  • La partecipazione all’atto di ratifica degli altri contraenti non trasforma di per sé la ratifica in un nuovo e autonomo trasferimento: può servire a rendere nota e operativa l’approvazione del contratto originario.
  • Gli eredi possono ratificare con effetto retroattivo il contratto concluso senza poteri dal rappresentante, anche se questi conosceva l’estinzione della procura; tale conoscenza può incidere sui rapporti interni, ma non impedisce di per sé la ratifica verso i terzi.
  • Nel ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale, non basta indicare un fatto o una prova non esaminati: occorre dimostrare che, se valutati, avrebbero potuto determinare con certezza un esito diverso.
  • Ai fini della qualificazione tributaria dell’atto, la denominazione scelta dalle parti non è da sola determinante; tuttavia, quando l’atto costituisce una ratifica efficace del negozio originario, la sola partecipazione di ulteriori contraenti non ne dimostra la natura di nuovo trasferimento.

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